Regolamento (UE) 2025/806
Regolamento (UE) 2025/806 della Commissione, del 15 aprile 2025, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del marlin azzurro nell’Oceano Atlantico per i pescherecci battenti bandiera spagnola
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2025 assegnato alla Spagna per il marlin azzurro nell’Oceano Atlantico e dispone la conseguente chiusura delle attività di pesca per i pescherecci spagnoli interessati. Dal 8 febbraio 2025 è vietata la pesca dello stock, nonché il trasferimento o trasbordo delle catture effettuate dopo tale data. Il testo richiama inoltre il divieto di commercializzazione degli sbarchi di esemplari morti al momento del recupero a bordo, in coerenza con la normativa ICCAT richiamata.
Chiusura delle attività di pesca del marlin azzurro nell’Oceano Atlantico per i pescherecci battenti bandiera spagnola, a seguito dell’esaurimento del contingente 2025.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna che effettuano catture di marlin azzurro (Makaira nigricans) nell’Oceano Atlantico. La disciplina opera con riferimento al contingente di pesca assegnato alla Spagna per il 2025, che si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato (8 febbraio 2025). Dopo tale data sono vietate le attività di pesca dello stock interessato e il trasferimento o trasbordo delle catture effettuate successivamente. Resta fermo, per lo Stato membro che abbia esaurito il contingente, l’obbligo di non commercializzare gli sbarchi di esemplari morti al momento di essere tirati sottobordo, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2107.
Chiusura delle attività di pesca del marlin azzurro nell’Oceano Atlantico per i pescherecci spagnoli
Il regolamento della Commissione interviene in attuazione del sistema unionale di controllo della pesca, sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. La misura prende atto che, secondo le informazioni ricevute dalla Commissione, le catture di marlin azzurro nell’Oceano Atlantico effettuate da pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna hanno determinato l’esaurimento del contingente 2025 fissato dal regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio.
Ambito applicativo
Il testo riguarda esclusivamente lo stock di marlin azzurro (Makaira nigricans) nell’Oceano Atlantico e riguarda la Spagna quale Stato membro titolare del contingente. La data di chiusura riportata nell’allegato è l’8 febbraio 2025, dalla quale il contingente si considera esaurito e si applicano i divieti conseguenti.
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2025 alla Spagna per lo stock indicato nell’allegato si intende esaurito dalla data ivi prevista. La chiusura non è quindi discrezionale, ma deriva automaticamente dalla constatazione dell’esaurimento del quantitativo disponibile.
Divieti conseguenti alla chiusura
L’articolo 2 vieta, dalla data di chiusura:
- le attività di pesca del marlin azzurro nell’Oceano Atlantico da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna;
- il trasferimento o il trasbordo delle catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Il regolamento richiama inoltre l’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2107, secondo cui, una volta esaurito il contingente, lo Stato membro deve provvedere affinché gli sbarchi di marlin azzurri morti al momento del recupero a bordo non siano venduti né immessi sul mercato.
Entrata in vigore e natura del regolamento
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica degli atti dell’Unione di applicazione generale.
Disposizioni principali
Constatazione dell’esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2025 alla Spagna per lo stock di marlin azzurro nell’Oceano Atlantico, indicato nell’allegato con riferimento BUM/ATLANT, si considera esaurito a decorrere dalla data stabilita nell’allegato, ossia l’8 febbraio 2025.
Divieto di pesca e di movimentazione delle catture
A decorrere dalla data di chiusura indicata nell’allegato, le attività di pesca dello stock interessato da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna sono vietate. È inoltre vietato trasferire o trasbordare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Commercializzazione degli sbarchi di esemplari morti
È richiamato l’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2107: quando uno Stato membro ha esaurito il proprio contingente, deve assicurare che gli sbarchi di marlin azzurri risultati morti al momento di essere tirati sottobordo non siano venduti o messi in commercio.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 apr 2025Regolamento (UE) 2025/720
- Regolamento · 14 apr 2025Regolamento (UE) 2025/713
- Regolamento · 14 apr 2025Regolamento (UE) 2025/718
- Regolamento · 14 apr 2025Regolamento (UE) 2025/719
- Regolamento · 14 apr 2025Regolamento (UE) 2025/776
- Regolamento · 14 apr 2025Regolamento (UE) 2025/778
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →