Cassazione Penale, Sentenza n. 18726/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati dichiarati con due sentenze: (1) Corte d'assise d'appello di Napoli 28/01/2020 (condanne per associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p., omicidio ex art. 575 c.p. e violazione norme sulle armi, fatti fino a giugno 2016) e (2) Corte d'appello di Napoli 30/11/2020 (condanna per associazione dedita al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, accertata fino al dicembre 2017). Il ricorrente sostiene che le condotte avessero un unico momento ideativo e che le sentenze, nonché l'unificazione ex art. 81 co. 2 c.p., dimostrino la continuità criminosa; contesta la motivazione del GIP come illogica e insufficiente.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la decisione del GIP che aveva ritenuto non sussistente la continuazione, per l'ampio lasso temporale (circa quindici anni) tra l'adesione iniziale al clan Belforte (dal febbraio 2001 al giugno 2016) e la decisione di entrare nell'associazione dedita al narcotraffico, ritenendo tale intervallo idoneo a dimostrare autonomità della deliberazione criminosa. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 575 cod. pen.
Il reato di omicidio è stato considerato nella sentenza di merito e unificato con reati associativi ai sensi dell'art. 81 co. 2 c.p.; rileva come fatto posto in relazione all'appartenenza al sodalizio mafioso ma non determina di per sé la sussistenza della continuazione con altri delitti associativi separati nel tempo.
art. 416-bis cod. pen.
L'appartenenza ad un'associazione mafiosa accertata in una sentenza è stata valutata separatamente rispetto all'appartenenza all'associazione dedita al narcotraffico; la Corte ricorda che il mero accertamento di adesione a più sodalizi non determina automaticamente la continuazione tra reati, richiedendosi indagine specifica su natura, operatività e continuità dei singoli sodalizi.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Il riferimento all'unificazione di più reati ai sensi dell'art. 81 co. 2 c.p. è stato considerato nel quadro delle sentenze esecutive, ma la Corte sottolinea che l'unificazione ai fini della determinazione della pena non equivale automaticamente alla configurabilità della continuazione; occorre verificare l'unicità del momento deliberativo e gli elementi indiziari della continuità.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
La fattispecie di associazione dedita al narcotraffico accertata nella seconda sentenza è stata presa in esame per valutare il nesso con la precedente associazione mafiosa. La Corte ha ritenuto che, pur essendo possibile che il condannato abbia sfruttato la caratura acquisita nel clan per l'attività di narcotraffico, ciò non prova automaticamente un'unica deliberazione criminosa antecedente alla commissione di entrambi i reati.
Massime di principio
- Per configurare la continuazione è necessaria l'anticipata e unitaria ideazione dei reati: i successivi dovevano essere già programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato.
- La prova della continuazione richiede un'accertamento fattuale approfondito su indicatori concreti: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità, abitudini di vita e relazione causale tra le condotte.
- L'unificazione di reati ai sensi dell'art. 81 co. 2 c.p. (per determinare la pena) non implica automaticamente la sussistenza della continuazione: va effettuata una specifica indagine sulla natura e sulla continuità operativa di ciascun sodalizio.
- Un ampio intervallo temporale tra le condotte associative può far ritenere autonomo il momento deliberativo e quindi escludere la continuazione, anche se il soggetto ha sfruttato risorse/ruolo acquisito in un sodalizio per attività poste successivamente.
- L'apprezzamento del giudice di merito sulla continuazione è difficilmente sindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione sia adeguata, congrua e priva di vizi logici; le censure puramente motivazionali sono assorbite se la decisione espone ragioni sufficienti.
- In casi di pluralità di adesioni a diverse organizzazioni criminali, è necessario esaminare separatamente ciascuna societas sceleris per valutare se esista effettiva continuità o autonoma determinazione criminale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18650/2025 del 19/05/2025
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18651/2025 del 19/05/2025
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18652/2025 del 19/05/2025
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18653/2025 del 19/05/2025
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18654/2025 del 19/05/2025
- Sentenza penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18655/2025 del 19/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →