Sentenza n. 1811/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento parziale del Comune all’obbligo di eseguire il decreto ingiuntivo del Tribunale di Paola del 21 giugno 2024, n. 186
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo, notificato il 21 ottobre 2024, che ingiungeva al Comune il pagamento di € 50.243,95, oltre interessi e spese processuali liquidate in € 1.656,00, oltre accessori di legge. Ha dedotto che il Comune aveva eseguito soltanto un pagamento parziale di € 31.899,70 il 21 ottobre 2024 e ha chiesto il pagamento del residuo, oltre a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo successivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto ingiuntivo era passato in giudicato e che il Comune non aveva provato l’integrale adempimento dell’obbligo. Ha ordinato al Comune di eseguire integralmente il titolo entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, detraendo le somme già corrisposte. Ha ritenuto ammissibile la penalità di mora anche per l’ottemperanza di condanne al pagamento di somme di denaro e l’ha determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, all’insediamento del commissario ad acta, in aggiunta agli interessi dovuti sul credito. Per l’inerzia successiva al termine, ha nominato Commissario ad acta il Segretario comunale di Paola, che dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni da apposita istanza del ricorrente. Ha condannato il Comune alle spese del giudizio, liquidate in € 2.033,00, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giurisdizionale è passato in giudicato e l’amministrazione non prova di avervi dato integrale esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
per quanto concerne la ulteriore domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., deve riconoscersene l’ammissibilità anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro
La penalità di mora può essere disposta anche nell’ottemperanza di un titolo che condanna l’amministrazione al pagamento di somme di denaro.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese), e ciò in aggiunta – stante il carattere sanzionatorio dell’istituto agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna;
In assenza di iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora può essere quantificata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese e si cumula con gli interessi dovuti sul credito, avendo carattere sanzionatorio.
Massime di principio
- Nell’ottemperanza a un titolo giurisdizionale passato in giudicato che impone il pagamento di somme, l’amministrazione deve adempiere integralmente; in mancanza di prova dell’integrale esecuzione, il giudice può ordinare il pagamento del residuo, detraendo quanto già corrisposto.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche nell’ottemperanza di condanne pecuniarie e, in assenza di iniquità o altre cause ostative, può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti sul credito.
- La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e può protrarsi sino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta.
Come è indicizzato
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