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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16098/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto amministratore di fatto della V.M. Costruzioni s.r.l. e lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione e per bancarotta documentale, nonché per operazioni dolose causative del fallimento. Le censure riguardano: 1) carenza di prova e vizio di motivazione nella qualificazione come amministratore di fatto; 2) mancata sussistenza dell'elemento soggettivo e difetto probatorio relativamente alla distrazione dei cinque appartamenti locati alla Brugnano s.a.s.; 3) asserita giustificazione dei prelievi di denaro come pagamenti disposti dall'amministratore formale Caruso; 4) assenza del dolo specifico per la bancarotta documentale, dato che parte dei libri sono stati consegnati postuma-mente al curatore; 5) errata attribuzione del causale dolo per il dissesto societario, essendo il principale motivo l'insuccesso dell'operazione "Hotel del Borgo"; 6) insufficiente valutazione favorevole delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto prevalere sull'aggravante. Il ricorrente chiede la cassazione delle condanne e una più ampia valutazione delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato le valutazioni di merito della Corte d'appello che, sulla base di documenti e testimonianze, ha desunto l'effettivo ruolo decisionale di Vetere (amministratore di fatto) anche in periodi in cui non ricopriva formalmente la carica. Ha confermato la qualificazione come distrazione dei cinque appartamenti locati alla Brugnano s.a.s. per l'assenza di pagamento dei canoni e per l'assenza di prova di una compensazione tramite presunti finanziamenti. Ha ritenuto giustificate le conclusioni sulla distrazione relativa ai prelievi di denaro (iscritti come "rimborso soci" e incompatibili con le giustificazioni difensive) e ha respinto l'argomento che la consegna successiva di alcuni libri contabili escluda il dolo, osservando che la fattispecie contestata è quella della tenuta irregolare (dolo generico) e che l'integrazione documentale non ha consentito al curatore una completa ricostruzione. Ha inoltre confermato che il sistematico inadempimento degli obblighi tributari può integrare le operazioni dolose causative del fallimento (dolo generico) anche se non era l'unica causa del dissesto. Infine ha ritenuto legittima la valutazione di equivalenza tra attenuanti e aggravante operata dal giudice di merito. Pertanto la condanna (pena determinata in anni tre e mesi uno dalla Corte d'appello) è stata confermata e il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • R.D. 16 maggio 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), art. 223

    art. 223, comma 1 e comma 2 n.2

    Art. 223 comma 1 e comma 2 n.2: la Cassazione ricorda la distinzione soggettiva tra bancarotta per operazioni dolose causative del fallimento (dolo specifico) e il fallimento conseguente ad operazioni dolose (dolo generico o accettazione del rischio); nel caso di specie è stata ritenuta applicabile la fattispecie a dolo generico per operazioni dolose consistite nel sistematico inadempimento degli obblighi tributari

  • R.D. 16 maggio 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), art. 216

    art. 216, comma 1, n.1 e n.2

    Art. 216 comma 1 n.1 e n.2: la Corte distingue tra bancarotta fraudolenta per distrazione (n.1) e bancarotta fraudolenta documentale (n.2); per la documentale la sentenza rileva che la modalità accertata è quella della tenuta irregolare delle scritture (che richiede dolo generico), e che la mera consegna postuma dei libri non esclude il pregiudizio alla ricostruzione contabile quando il curatore non può comunque ricostruire i fatti

  • Legge penale (codice penale), art. 62-bis

    Richiamata in tema di circostanze attenuanti generiche e loro comparazione con l'aggravante; la Corte ha ritenuto discrezionale e congrua la valutazione di equivalenza operata dal giudice di merito

  • Codice penale, art. 69

    Richiamato in relazione al trattamento delle circostanze e alla determinazione della pena, con la Corte di Cassazione che conferma il sindacato limitato sulle valutazioni comparative del giudice di merito

  • Norme procedurali sulle modalità di trattazione del ricorso

    art. 23, comma 8 del d.l. n. 137/2020 e art. 94 d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150

    Richiamate in ordine alla trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti, rilevando la legittimità del procedimento adottato

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" si fonda su un giudizio di fatto complessivo: continuità di attività gestionale, interventi decisionali rilevanti, relazione con terzi e controllo effettivo dell'attività societaria; tali accertamenti di merito sono sostanzialmente insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati
  • Per la configurazione della bancarotta per distrazione è determinante la prova dell'estromissione di beni dal patrimonio sociale senza corrispettivo e con la consapevolezza della diminuzione della garanzia per i creditori; l'esistenza di legami societari e la mancata comunicazione al curatore sono elementi indiziari rilevanti
  • La bancarotta documentale può assumere forma di "tenuta irregolare" delle scritture e richiede il dolo generico: la consegna successiva di alcuni libri non esclude il reato se il curatore non riesce comunque a ricostruire i fatti o se sussistono registrazioni fuorvianti
  • Le operazioni dolose causative del fallimento possono consistere in un sistematico inadempimento degli obblighi tributari e contributivi; anche se esiste una causa precedente del dissesto, il nesso causale non è escluso se l'operazione dolosa ha aggravato prevedibilmente il dissesto (concorso causale)
  • La valutazione comparativa tra circostanze attenuanti e aggravanti è discrezionale e sindacabile in Cassazione solo se illogica o priva di motivazione; giudizi di equivalenza adeguatamente motivati sono normalmente confermati
  • Nelle contestazioni che si fondano su attività societarie complesse, la mancanza di specificità probatoria (es. sull'ammontare e tempi di presunti finanziamenti) rende inefficace la mera allegazione astratta di giustificazioni: il confronto quantitativo e temporale è essenziale per giustificare operazioni apparentemente gratuite

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