Ordinanza n. 102/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dalla Prefettura di Parma del 2.2.2026 nel proc. prot. n. -OMISSIS- del 12.11.2025 notificato il 2.2.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Prefettura di Parma del 2 febbraio 2026, limitatamente all'ingiunzione di pagamento di € 5.716,44 quale rimborso dei costi sostenuti per le misure di cui il ricorrente ha usufruito
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del provvedimento prefettizio)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 2 febbraio 2026 chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. In sede camerale ha precisato che l'interesse cautelare era circoscritto all'ingiunzione di pagamento di € 5.716,44. Il testo non espone specifici motivi di legittimità dedotti contro l'ingiunzione, né indica analiticamente la natura delle misure usufruite o le censure relative al calcolo della somma.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare, limitatamente all'ingiunzione di pagamento di € 5.716,44, e ha sospeso in parte qua il provvedimento impugnato. Ha ritenuto sussistenti le condizioni cautelari perché i presupposti dell'ingiunzione, anche quanto al quantum, necessitano di adeguata verifica nella fase di merito. Ha ravvisato il periculum in mora nel pregiudizio grave e irreparabile collegato all'entità della somma richiesta per il recupero delle spese e alle condizioni reddituali del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione di merito è stata fissata per il 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando i presupposti dell'ingiunzione amministrativa di pagamento e la quantificazione della somma richiesta necessitano di approfondimento nella fase di merito, il giudice può sospenderne provvisoriamente l'efficacia senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'atto.
- L'entità della somma oggetto di un'ingiunzione e le condizioni reddituali del destinatario possono integrare un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare la sospensione cautelare, quando il pagamento immediato incida in modo significativo sulla situazione economica dell'interessato.
- La tutela cautelare può essere concessa parzialmente, limitandola alla specifica parte del provvedimento rispetto alla quale è stato circoscritto l'interesse cautelare e risultano integrati fumus e periculum.
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