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Sentenza

Sentenza del 15/11/2021 n. 34292 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della pronuncia della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto precluso all'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti nei limiti degli imponibili riconducibili a somme "rimpatriate" (cd. scudo fiscale) sulla base delle dichiarazioni riservate presentate dai soci; questione centrale: interpretazione dell'art. 13-bis, comma 4, D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (richiamo all'art. 14 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350) e riparto dell'onere della prova sulla riconducibilità tra imponibile accertato e somme rimpatriate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per nuovo esame in diversa composizione. Ha stabilito il principio di diritto secondo cui l'effetto preclusivo previsto dallo "scudo fiscale" (art. 13-bis D.L. n. 78/2009 richiamante art. 14 D.L. n. 350/2001) è una misura agevolativa eccezionale e spetta al contribuente l'onere di provare la concreta correlazione oggettiva, almeno di compatibilità, tra il reddito accertato e le somme o i beni rimpatriati o regolarizzati; ha inoltre rigettato il ricorso incidentale dei soci. Ha disposto che la Commissione di rinvio si uniformi al principio di diritto enunciato e abbia riguardo anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 13-bis

    "l'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli artt. 14 e 15, e rende applicabili le disposizioni di cui al D.L. 25 settembre 2001, n. 350, art. 17, ..."

    Richiama gli effetti del decreto sul rimpatrio; la Corte interpreta che il beneficio previsto è una misura agevolativa eccezionale e che l'onere di provare la correlazione tra imponibile e somme rimpatriate grava sul contribuente.

  • D.L. 25 settembre 2001, n. 350, art. 14, comma 1, lett. a)

    "... il rimpatrio delle attività finanziarie ... preclude ... ogni accertamento tributario e contributivo ... limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio."

    La preclusione all'accertamento opera solo nei limiti degli imponibili effettivamente rappresentati dalle somme/bene rimpatriati; la Corte ne chiede un'interpretazione restrittiva e subordinata alla prova della correlazione oggettiva (quantitativa/temporale/di compatibilità).

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    Norma sul principio di trasparenza delle società di persone: i redditi della società sono imputati ai soci in proporzione alle quote; ha rilevanza perché gli accertamenti operati sulla società hanno effetti sui soci.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis

    La definizione amministrativa dell'accertamento nei confronti della società (accertamento con adesione) costituisce titolo per l'accertamento nei confronti delle persone fisiche socie, con la conseguenza che non sussiste automaticamente litisconsorzio necessario con i soci nella fase di adesione.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 4, comma 2

    Norma richiamata nel ricorso incidentale in ordine alla giurisdizione; la Corte ha comunque rigettato il motivo incidentale dopo avere deciso il principale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento procedurale del ricorso per cassazione riferito a violazione di legge.

Massime di principio

  • Il beneficio dello "scudo fiscale" (preclusione all'accertamento) è limitato: opera solo rispetto agli imponibili effettivamente rappresentati dalle somme o dai beni rimpatriati e non è automatico; il contribuente deve provare la correlazione fra reddito accertato e somme rimpatriate.
  • L'onere della prova grava sul contribuente (non sull'Amministrazione) e deve riguardare elementi concreti: quantificazione, temporalità e compatibilità tra l'importo rimpatriato e l'imponibile contestato (origine delle disponibilità, epoca di costituzione, flussi bancari/documentazione).
  • Le circolari amministrative non possono ampliare il campo di applicazione della legge: interpretazioni che riconoscono efficacia automatica della preclusione anche in astratto non prevalgono sulla norma interpretata restrittivamente dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La preclusione prevista dallo scudo non copre gli accertamenti IVA: gli effetti inibitori sono riferiti alle imposte dirette e agli imponibili correlati alle somme rimpatriate, non alle imposte indirette.
  • In caso di accertamento con adesione della società di persone, la definizione raggiunta costituisce titolo per l'accertamento verso i soci (art. 41-bis DPR 600/1973); non è necessario il litisconsorzio preventivo con i soci nella fase di adesione, ma i soci possono comunque contestare negli autonomi procedimenti le proprie posizioni richiedendo prova della correlazione con somme rimpatriate.
  • Prassi consigliata per i contribuenti che abbiano aderito a procedure di emersione/rimpatrio: conservare e produrre documentazione che dimostri l'origine, la datazione e la corrispondenza numeraria delle somme rimpatriate rispetto agli imponibili contestati (flussi bancari, contratti, attestazioni), così da soddisfare l'onere probatorio richiesto.

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