Sentenza n. 5985/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale, motivata dalla carenza o tardiva produzione della documentazione relativa all’idoneità alloggiativa
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il lavoratore straniero aveva impugnato la revoca del nulla osta rilasciato a seguito di una richiesta nominativa di lavoro stagionale. Dopo l’ingresso in Italia e l’effettivo avvio al lavoro, l’amministrazione aveva contestato la carenza della documentazione relativa all’alloggio indicato nella domanda. Il datore di lavoro aveva successivamente trasmesso documentazione concernente un diverso alloggio, ma la Prefettura aveva comunque disposto la revoca, ritenendo la documentazione tardiva e non corrispondente a quella originariamente richiesta. Il ricorrente aveva dedotto la violazione delle garanzie partecipative, l’omessa o inadeguata comunicazione nei suoi confronti, l’erronea applicazione degli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l’onere relativo alla sistemazione alloggiativa gravasse sul datore di lavoro e che la relativa documentazione dovesse essere esibita al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Aveva inoltre dedotto difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e lesione del legittimo affidamento, lamentando che l’amministrazione non avesse valutato la documentazione integrativa prodotta prima dell’adozione della revoca. In appello ha contestato la sentenza del TAR che aveva ritenuto essenziale e continuativo il requisito dell’idoneità alloggiativa e legittima la revoca anche in presenza di documentazione sopravvenuta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, annullando il provvedimento di revoca del nulla osta. Il Collegio ha preliminarmente precisato che, trattandosi di ingresso collegato al decreto flussi 2023, il riferimento normativo corretto per i controlli successivi era costituito dai commi 5.01, 5-quater e 6-bis dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, richiamati dall’art. 24 per il lavoro stagionale, e non dall’art. 42 del d.l. n. 73/2022, applicabile ai decreti flussi 2021 e 2022. Nel merito, ha ritenuto che il mero mutamento dell’alloggio indicato nella domanda non giustificasse automaticamente la revoca, soprattutto quando l’amministrazione avesse ricevuto, prima dell’adozione del provvedimento finale, documentazione relativa a una nuova sistemazione. La revoca prevista dalla disciplina sull’immigrazione, pur non soggetta a un termine massimo espresso, presenta natura sostanzialmente assimilabile all’annullamento d’ufficio quando si fonda sull’accertamento successivo di elementi ostativi preesistenti; il relativo potere deve quindi essere interpretato e esercitato in modo sistematico e costituzionalmente orientato, con il minimo sacrificio dell’interesse del privato. Le norme sull’idoneità dell’alloggio sono poste anzitutto a tutela del lavoratore straniero e, in caso di mancanza dell’idoneità, l’art. 24, comma 15-bis, prevede sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro, non necessariamente la revoca del nulla osta. L’amministrazione avrebbe pertanto dovuto valutare la documentazione relativa al nuovo alloggio e le sopravvenienze, anche alla luce della possibilità di sanare le irregolarità amministrative prevista dall’art. 5, comma 5, del TUI. Ha inoltre rilevato che, secondo la disciplina applicabile, la documentazione sull’idoneità alloggiativa doveva essere esibita al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno e che nella vicenda si era verificato un ritardo patologico nella convocazione e nella stipula. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998
idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero
La documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa rientra tra gli adempimenti posti a carico del datore di lavoro che richiede il nulla osta.
art. 22, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998
Consente la revoca del nulla osta in caso di accertamento di elementi ostativi; tale potere deve essere interpretato restrittivamente e esercitato nel rispetto dei principi di proporzionalità e del minimo sacrificio dell’interesse privato.
art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si recasse presso lo SUI che aveva rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno
La disposizione, applicabile anche al lavoro stagionale in assenza di previsioni derogatorie, collega la produzione della documentazione alloggiativa alla fase di sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 24, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
La disciplina del lavoro stagionale richiama, ove compatibili, le disposizioni dell’art. 22, comprese quelle sui controlli successivi e sulla revoca del nulla osta.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
se il datore di lavoro fornisce l’alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne l’effettiva disponibilità
La documentazione relativa alla disponibilità e all’idoneità dell’alloggio deve essere esibita al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, non automaticamente in una fase anteriore.
art. 24, comma 15-bis, d.lgs. n. 286/1998
La mancanza dell’idoneità alloggiativa comporta sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro e non impone necessariamente la revoca del nulla osta.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Impone di considerare la possibilità di sanare le irregolarità amministrative e, quindi, di valutare le sopravvenienze favorevoli prima di adottare una misura pregiudizievole.
art. 42, d.l. n. 73/2022
La disposizione non era applicabile al caso, riferito al decreto flussi 2023, poiché riguardava i decreti flussi 2021 e 2022.
art. 88/2025 Corte costituzionale
È richiamata quale espressione del principio secondo cui il potere amministrativo di autotutela deve essere esercitato arrecando il minimo sacrificio possibile all’interesse del privato.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta all’ingresso del lavoratore straniero per motivi collegati all’alloggio non può essere disposta automaticamente per il solo fatto che l’alloggio indicato nella domanda sia stato successivamente sostituito, quando il nuovo alloggio risulti conforme ai requisiti di legge.
- Prima di revocare il nulla osta, l’amministrazione deve esaminare la documentazione relativa alla nuova sistemazione alloggiativa trasmessa prima dell’adozione del provvedimento finale e valutare le sopravvenienze favorevoli rilevanti.
- Il potere di revoca del nulla osta fondato sull’accertamento successivo di elementi ostativi preesistenti presenta natura sostanzialmente assimilabile all’autotutela decisoria e, anche in assenza di un termine massimo legislativamente previsto, deve essere esercitato secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza e minimo sacrificio dell’interesse del privato.
- Le disposizioni sull’idoneità dell’alloggio del lavoratore straniero sono poste principalmente a tutela del lavoratore; pertanto, la carenza dell’alloggio può giustificare sanzioni nei confronti del datore di lavoro senza comportare necessariamente la revoca del nulla osta e la perdita del titolo da parte del lavoratore privo di responsabilità.
- Nel lavoro stagionale, quando la disciplina applicabile prevede che la documentazione sulla disponibilità e idoneità dell’alloggio sia esibita al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, l’amministrazione non può fondare la revoca esclusivamente sulla mancata produzione anticipata o sulla sostituzione dell’alloggio senza verificare il concreto svolgimento della fase di stipula e le ragioni del suo eventuale ritardo.
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