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Sentenza

Sentenza del 04/11/2016 n. 22435 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva irrogato una sanzione per l'omessa regolarizzazione, mediante autofattura, dei costi e dei ricavi pro quota ribaltati dal consorzio sulla consorziata. Secondo l'Ufficio, il consorzio operava come mandatario senza rappresentanza e avrebbe dovuto fatturare separatamente i propri costi e servizi; in mancanza, la consorziata avrebbe dovuto emettere autofattura ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8. La società sosteneva invece che le differenze tra gli importi fatturati al committente e quelli addebitati alla consorziata fossero compensate con i costi di gestione consortile e che l'omessa autofatturazione producesse soltanto neutralità fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva annullato la sanzione, e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie applicando i principi indicati e provveda anche sulle spese. La Cassazione ha affermato che, nel mandato senza rappresentanza, ai fini IVA i rapporti tra consorzio e consorziata costituiscono autonomi presupposti impositivi; non è quindi legittima una differenza non documentata tra quanto fatturato dalla consorziata al consorzio e quanto fatturato dal consorzio al terzo, salvo che tale differenza sia provata come provvigione o come costo di servizi effettivamente resi. L'omessa autofatturazione non è una violazione meramente formale quando può incidere sulla base imponibile, sull'imposta o sui controlli fiscali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, commi 1 e 8

    omessa regolarizzazione mediante emissione di autofattura

    La mancata autofatturazione, quando necessaria per documentare un'operazione rilevante ai fini IVA, può integrare una violazione sanzionabile e non costituisce automaticamente una mera irregolarità formale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 3

    le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario

    Nel mandato senza rappresentanza, i rapporti tra mandante e mandatario sono autonomamente rilevanti ai fini IVA.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, comma 2, lett. b)

    la base imponibile ... è ragguagliata al prezzo di fornitura ... diminuito della provvigione, e al prezzo di acquisto ... aumentato della provvigione

    La base imponibile delle operazioni svolte nell'ambito del mandato senza rappresentanza deve tenere conto del prezzo del servizio e dell'eventuale provvigione, che deve essere effettiva, pattuita e documentata.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8

    La norma impone al cessionario o committente specifici obblighi di regolarizzazione documentale quando il cedente o prestatore non emette correttamente la fattura.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 3

    La non punibilità delle violazioni meramente formali opera soltanto quando l'irregolarità non pregiudica i controlli e non incide sulla determinazione o sul versamento del tributo.

  • Codice civile, artt. 1241, 1706, 1709 e 1719

    Le norme sono state richiamate in relazione alla compensazione e alla disciplina del mandato, ma la compensazione contabile non può sostituire la corretta documentazione e fatturazione delle operazioni imponibili.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 1

    È stato richiamato con riferimento alla possibile rilevanza fiscale di operazioni prive di valide ragioni economiche o dirette a conseguire indebiti vantaggi fiscali.

Massime di principio

  • Quando un consorzio opera come mandatario senza rappresentanza, le operazioni tra consorzio e consorziata sono normalmente autonome ai fini IVA e devono essere documentate separatamente.
  • La differenza tra quanto il consorzio fattura al cliente e quanto la consorziata fattura al consorzio non può essere giustificata genericamente come compensazione o costo di gestione: deve essere analiticamente provata come provvigione, costo di servizi o altra componente fiscalmente rilevante.
  • Il ribaltamento di costi e ricavi dipende dalla concreta natura delle attività svolte: se il consorzio esegue direttamente una commessa autonoma, il ribaltamento può non essere dovuto; se svolge servizi complementari o opera nell'interesse delle consorziate, il ribaltamento può essere necessario.
  • L'onere della prova grava sulla consorziata che intende dimostrare che le differenze contabili non rappresentano ricavi occultati, ma costi effettivi, provvigioni o servizi documentati.
  • L'omessa fatturazione o autofatturazione non è una violazione meramente formale se può incidere sulla base imponibile, sull'imposta dovuta o sulla possibilità dell'Amministrazione di effettuare i controlli.
  • La presenza di uno scopo mutualistico non esclude automaticamente lo svolgimento di attività lucrativa da parte del consorzio; occorre esaminare concretamente contratti, flussi finanziari, modalità di assegnazione delle commesse e servizi effettivamente resi.

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