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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07073/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'appello cautelare contro il mantenimento della custodia cautelare in carcere e la mancata sostituzione con arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico). La difesa ha dedotto tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 47ter O.P. e art. 275 c.p.p. per errata eccessiva interpretazione della nozione di "assoluta impossibilità" della madre di assistere i tre figli minori (ultimo nato 29.01.2025) — la madre sarebbe impossibilitata per lavoro (bracciante, orario 8:30–16:30), condizioni di salute (post-tiroidectomia) e assenza di rete familiare/strutture fruibili; 2) violazione dell'art. 274 c.p.p. per carenza della motivazione circa l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione/contatti illeciti (ricorrente senza precedenti, lunga distanza temporale dai fatti, spontanea costituzione); 3) violazione del principio di proporzionalità e della presunzione di innocenza (art. 3 e 27 Cost., artt. 6 CEDU ecc.), sostenendo che la custodia non è extrema ratio e che sarebbero possibili misure meno afflittive adeguate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità: (i) l'eccezione normativa che impedisce la custodia per genitore di prole <6 anni va interpretata in modo restrittivo e, nel caso del padre, opera solo se la madre è "assolutamente impossibilitata" ad assistere — condizione non provata (lavoro stagionale/saltuario, decorso clinico stabile post-tiroidectomia, mancata prova dell'assenza di supporti esterni); (ii) le esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. sono state adeguatamente motivate: ruolo apicale nell'organizzazione, numerosità e gravità dei reati-fine, rete transnazionale, uso accertato di telefoni criptati e latitanza biennale giustificano il pericolo di reiterazione e di fuga; (iii) il "tempo silente" non vale di per sé per escludere il pericolo quando permangono indici oggettivi di operatività; (iv) la proporzionalità è stata valutata correttamente alla luce della presunzione relativa di adeguatezza della custodia per reati come l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990). Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile, onere delle spese a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47ter O.P.

    La deroga alla custodia cautelare prevista a favore delle madri (o, in via derivata, del padre) va interpretata restrittivamente: per estendere la deroga al padre è necessaria la prova che la madre sia "assolutamente impossibilitata" ad assistere i minori; la mera difficoltà o l'attività lavorativa non sono di per sé sufficienti.

  • art. 275, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Comma 3: prevede una presunzione relativa dell'adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati (tra cui l'associazione per traffico di stupefacenti). Comma 4: limita il ricorso alla custodia per madre di prole sotto i sei anni (e, derivativamente, per il padre solo se la madre è assolutamente impossibilitata). Interpretazione giurisprudenziale: lettura restrittiva del comma 4 e presunzione relativa non superabile dal solo "tempo silente" senza elementi nuovi.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiede che il pericolo di commissione di nuovi delitti sia concreto e attuale e desumibile da modalità, circostanze del fatto e personalità dell'indagato; in reati di criminalità organizzata (incluso il narcotraffico ex art. 74 DPR 309/1990) l'attualità può essere desunta da indicatori strutturali (ruolo, reti, strumenti comunicativi) anche senza prova di un'occasione imminente.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990 (TU stupefacenti)

    L'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è trattata, ai fini cautelari, come reato riconducibile al genus della criminalità organizzata; ciò giustifica una maggiore attenzione ai rischi di reiterazione e la possibilità di fondare il pericolo su indici strutturali dell'operatività dell'organizzazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 5 CEDU; artt. 3 e 27 Cost.; art. 49 §3 e art. 52 Carta dei diritti UE

    Richiamate come parametri sovranazionali e costituzionali: la privazione della libertà deve essere "rilevante e sufficiente" e la misura cautelare deve rispettare il principio di proporzionalità (idoneità, necessità, proporzione). La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse compatibile con tali standard.

Massime di principio

  • La deroga che limita la custodia cautelare per genitori di prole minore di sei anni va interpretata restrittivamente: per ottenere la misura alternativa quando il padre è detenuto occorre provare l'"assoluta impossibilità" della madre di assistere i figli con elementi concreti e specifici (documentazione medica, prova dell'orario e della continuità lavorativa, dichiarazioni/attestazioni di indisponibilità della rete familiare o di strutture alternative).
  • La sola difficoltà lavorativa della madre o il disagio non bastano: bisogna dimostrare l'effettiva inconciliabilità tra lavoro e cura senza alternative praticabili.
  • Nei reati con connotazione di criminalità organizzata (anche l'art. 74 DPR 309/1990), il giudice può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione anche dopo un lungo intervallo temporale se permangono indici strutturali di operatività (ruolo apicale, canali/contatti attivi, strumenti criptati, patrimoni, coindagati liberi).
  • Elementi "positivi" del ricorrente (giovane età, assenza di precedenti, spontanea costituzione) sono rilevanti ma non decisivi: non elidono il pericolo se permangono indici oggettivi di rischio.
  • La Corte di Cassazione controlla principalmente la legittimità e la correttezza logico-giuridica della motivazione di merito; le valutazioni fattuali ben motivate dal giudice di merito sono difficilmente sindacabili in cassazione.
  • Per resistere a un provvedimento di custodia in contesti simili è necessario produrre prove nuove e concrete che attestino la cessazione o l'attenuazione degli indici di pericolosità (es. disarticolazione della rete, perdita di strumenti di comunicazione, dichiarazioni/attestazioni su effettiva indisponibilità di supporti familiari, documentazione medica dettagliata).

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