Ordinanza n. 605/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (studente straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari. Il giudice ha ravvisato il fumus boni iuris nella possibile carenza istruttoria dell'attività svolta dalla sede diplomatica, con riguardo alla garanzia economica prestata dal genitore e alla competenza linguistica del richiedente. Tali criticità, potenzialmente suscettibili di chiarimenti, avrebbero meritato un'interlocuzione procedimentale con il ricorrente, anche mediante un colloquio ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 850/2011. Quanto al periculum in mora, è stato dedotto il pregiudizio potenziale derivante dal diniego rispetto all'aspettativa di intraprendere il programmato percorso di studi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris, per la carenza istruttoria e l'omessa interlocuzione con il richiedente sulle criticità rilevate, sia il periculum in mora, per il possibile pregiudizio alla tempestiva intrapresa del percorso di studi. Ha ordinato al Ministero resistente di riesaminare la posizione del ricorrente attivando il contraddittorio procedimentale. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026 per la prosecuzione del giudizio. Le spese sono state rinviate all'esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e consente al giudice di adottare misure cautelari, tra cui l'ordine di riesame della posizione amministrativa.
art. 4, comma 2, decreto interministeriale n. 850/2011
È richiamato quale base normativa del possibile colloquio con il richiedente, strumento attraverso il quale avrebbero potuto essere chiarite le criticità relative alla garanzia economica e alla competenza linguistica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il diniego di un visto per motivi di studio si fonda su criticità relative alla garanzia economica e alla competenza linguistica che possono essere chiarite dal richiedente, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria adeguata e attivare un'interlocuzione procedimentale, anche mediante colloquio quando previsto dalla disciplina applicabile.
- In sede cautelare, la possibile carenza istruttoria e l'omessa interlocuzione su elementi potenzialmente decisivi integrano il fumus boni iuris necessario per ordinare il riesame della posizione amministrativa.
- Nel bilanciamento cautelare, il pregiudizio potenziale derivante dal diniego di un visto di studio rispetto alla possibilità di intraprendere il percorso formativo programmato può integrare il periculum in mora.
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