Cassazione Civile, Ordinanza n. 09507/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, emesso a seguito di PVC relativo a IRES, IRAP e IVA, con recupero di maggiori imposte e irrogazione di sanzioni. La controversia verteva sul fatto che nell'avviso fosse richiamato, quale parte integrante e sostanziale della motivazione, un processo verbale di constatazione con data 10/7/2009 che la contribuente assumeva mai conosciuto e mai notificato, diverso da quello effettivamente notificato in relazione alla verifica. In primo grado il ricorso era stato accolto per asserita inidoneità motivazionale e confusione ingenerata dall'erroneo richiamo. In appello, invece, la CTR aveva ritenuto che si trattasse di un mero errore di stampa/refuso, non idoneo a travolgere l'atto, poiché il contenuto dell'avviso consentiva comunque di ricondurlo al PVC effettivamente conosciuto dalla parte. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante ex art. 36 D.Lgs. 546/1992; 2) violazione dell'art. 42, commi 2 e 3, DPR 600/1973, sostenendo che il rinvio a un PVC diverso e non notificato rendesse nulla la motivazione per relationem; 3) violazione dell'art. 7 L. 212/2000, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili al secondo motivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la sentenza della CTR conteneva una motivazione effettiva, non apparente né mancante, secondo il paradigma del "minimo costituzionale" della motivazione. Ha rigettato anche il secondo e il terzo motivo, osservando che la CTR aveva correttamente valorizzato il fatto che l'avviso, pur contenendo un errore materiale nella data del PVC richiamato, rinviava nella sostanza al PVC effettivamente notificato e conosciuto dalla contribuente, con elementi sufficienti a identificarlo e senza pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa. La Corte ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva allegato un concreto pregiudizio derivante dall'errore. Conseguentemente la società è stata condannata al pagamento delle spese di lite e, secondo la formula finale dell'ordinanza, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 D.Lgs. 546/1992
La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione è infondata quando la decisione espone una motivazione effettiva, comprensibile e non meramente apparente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza, ma non ricorre se la motivazione è presente in modo non solo grafico ma anche contenutistico.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro per le censure di violazione di legge prospettate con riferimento agli artt. 42 DPR 600/1973 e 7 L. 212/2000.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato indirettamente attraverso la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul controllo di legittimità della motivazione, limitato all'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 42, commi 2 e 3, DPR 600/1973
La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima se il rinvio al PVC consente di identificare con precisione l'atto istruttorio richiamato; un errore materiale nella data non determina nullità se il contenuto dell'avviso rende comunque certo il riferimento al PVC noto al contribuente.
art. 7 L. 212/2000
Il vizio di motivazione dell'atto impositivo non sussiste quando l'atto, pur contenendo un errore materiale nel richiamo, consente al destinatario di comprendere la pretesa e di esercitare il diritto di difesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 12 preleggi
È evocato come criterio ermeneutico per leggere la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
Massime di principio
- La denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente è accoglibile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti contrasti irriducibili o risulti obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente lamentare un difetto di sufficienza argomentativa.
- Nell'accertamento tributario, il rinvio per relationem a un PVC è valido se l'atto consente di individuare con certezza il verbale richiamato e il suo contenuto, anche in presenza di un errore materiale nella data o nei riferimenti formali.
- Un errore materiale nel richiamo di un atto istruttorio non comporta automaticamente nullità dell'avviso di accertamento quando il contribuente abbia comunque compreso la pretesa fiscale e non alleghi un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Le censure di violazione dell'obbligo motivazionale dell'atto impositivo devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con la sostanza dell'atto, non limitandosi a valorizzare il solo dato formale del refuso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09418/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09420/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09421/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09425/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09426/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09427/2024 del 09/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →