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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36879/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di contributi previdenziali nella misura del 2% previsti per il fatturato relativo a prestazioni specialistiche rese in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, per gli anni dal 2005 al 2014. La società ha proposto opposizione sostenendo che il fatturato considerato derivava da prestazioni effettuate da personale non medico e non iscritto ad albi professionali. Il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e la corte d'appello ha confermato, ritenendo che, a fronte della contestazione specifica della società, spettasse alla fondazione provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva e che la sua tesi, secondo cui potevano esservi anche prestazioni svolte da medici fisiatri, fosse rimasta mera ipotesi non supportata dagli atti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la fondazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 39, l. n. 243 del 2004 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente ripartito l'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e trascurato che la legge poneva a carico della società l'obbligo di indicare i nominativi dei medici e odontoiatri che avevano contribuito al fatturato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il principio giuridico sul contributo del 2% era già consolidato: esso si calcola sul fatturato annuo relativo a prestazioni specialistiche rese e rimborsate dal SSN ed effettuate con l'apporto di medici o odontoiatri operanti in collaborazione autonoma libero-professionale, con esclusione del fatturato riferito a prestazioni svolte senza tale apporto. Tuttavia, nel caso concreto, la doglianza mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto che il fatturato fosse relativo a prestazioni senza apporto di medici e odontoiatri. La censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e dell'art. 2697 c.c., si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 39, L. 23 agosto 2004, n. 243

    il contributo è dovuto dalle società di capitali sul fatturato annuo relativo a prestazioni specialistiche rese per il SSN ed effettuate con l'apporto di medici o odontoiatri, con esclusione delle prestazioni prive di tale apporto

  • art. 2697 c.c.

    è censurabile in cassazione solo se il giudice ha invertito l'onere della prova, non quando si contesti la valutazione delle prove o l'accertamento di fatto compiuto dal merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente il sindacato per violazione o falsa applicazione di legge solo rispetto al fatto accertato dal giudice di merito; non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per evidenziare che la critica alla ricostruzione della vicenda storica attiene, semmai, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non alla violazione di legge

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta del relatore e alla trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di rigetto o inammissibilità, il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto accertato dai giudici di merito.
  • La censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando si alleghi un reale errore nella ripartizione dell'onere probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è invece configurabile quando si contesti il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • In presenza di un principio giuridico consolidato sul presupposto sostanziale del credito, la Corte non rivede l'accertamento di fatto sulla ricorrenza di quel presupposto se la critica del ricorrente mira soltanto a una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Il contributo previdenziale del 2% previsto per le società di capitali opera solo sul fatturato relativo a prestazioni specialistiche rese con l'apporto professionale di medici o odontoiatri; resta escluso il fatturato riferito a prestazioni eseguite senza tale apporto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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