Regolamento (UE) 2020/605
Regolamento (UE) 2020/605 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2020/22)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il quadro FINREP della BCE alle modifiche intervenute nei modelli e nelle istruzioni di segnalazione di vigilanza, in coerenza con l’aggiornamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/429 della Commissione. L’intervento sostituisce o aggiorna diversi allegati del regolamento BCE/2015/13, incidendo sui modelli semplificati, ulteriormente semplificati e sui modelli IFRS/GAAP nazionali. La finalità è assicurare l’allineamento tecnico dei dati richiesti per la vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Le nuove disposizioni si applicano dal 1o giugno 2020.
Modifica il regolamento BCE/2015/13 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (FINREP), aggiornando modelli, istruzioni e allegati di reporting per enti vigilati.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti soggetti agli obblighi di segnalazione FINREP previsti dal regolamento (UE) 2015/534 della BCE, quindi ai soggetti vigilati nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico che comunicano informazioni finanziarie alle autorità nazionali competenti secondo i modelli armonizzati EBA/CRR/IFRS o, per i casi previsti, secondo i GAAP nazionali. L’intervento riguarda la disciplina di vigilanza prudenziale e i relativi schemi di segnalazione, senza introdurre un nuovo perimetro soggettivo autonomo; sostituisce e aggiorna specifici allegati del regolamento originario. Si applica dal 1o giugno 2020, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Regolamento (UE) 2020/605 della BCE che modifica il regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2020/22)
Il regolamento interviene sul sistema di segnalazione FINREP della BCE per aggiornare i modelli e le istruzioni utilizzati dagli enti vigilati nella trasmissione delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza. Il richiamo al regolamento (UE) n. 1024/2013 e al regolamento quadro MVU evidenzia che la modifica si colloca nel perimetro della vigilanza prudenziale bancaria e mira ad assicurare coerenza con gli aggiornamenti tecnici introdotti a livello EBA/Commissione.
Finalità e contesto normativo
Il considerando chiarisce che il regolamento (UE) 2015/534 stabilisce obblighi di segnalazione delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza che i soggetti vigilati devono comunicare alle autorità nazionali competenti. Tali segnalazioni si basano sui modelli sviluppati dall’Autorità bancaria europea e recepiti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Poiché quest’ultimo è stato recentemente modificato, la BCE ritiene necessario allineare il proprio quadro normativo al regolamento di esecuzione (UE) 2020/429.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento non amplia il perimetro dei soggetti tenuti alla segnalazione, ma aggiorna gli obblighi già gravanti sui soggetti vigilati nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico. L’oggetto della modifica è la reportistica FINREP, cioè la raccolta di dati di bilancio e di rischio utilizzati per la vigilanza prudenziale, con particolare attenzione a bilancio, conto economico, strumenti finanziari, coperture, esposizioni deteriorate e misure di concessione/tolleranza.
Modifiche agli allegati del regolamento BCE/2015/13
L’articolo 1 dispone quattro interventi principali:
- l’allegato I, relativo alla segnalazione finanziaria semplificata, è modificato;
- l’allegato II, relativo alla segnalazione ulteriormente semplificata, è modificato;
- l’allegato IV, relativo ai punti dati FINREP per IFRS o GAAP nazionali compatibili con IFRS, è sostituito;
- l’allegato V, relativo ai punti dati FINREP nel contesto dei GAAP nazionali, è sostituito.
In sostanza, il regolamento riscrive la struttura dei modelli e aggiorna il set di dati da trasmettere, mantenendo la distinzione tra schemi per IFRS e schemi per GAAP nazionali.
Modelli semplificati e ulteriormente semplificati
Gli allegati I e II elencano i modelli da segnalare con frequenza trimestrale, trimestrale con soglia e annuale. Tra i principali blocchi informativi figurano:
- stato patrimoniale: attività, passività e patrimonio netto;
- conto economico: utile/perdita d’esercizio e principali componenti di ricavo/costo;
- disaggregazione delle attività e passività finanziarie per strumento, prodotto e controparte;
- prestiti e anticipazioni, incluse le classificazioni per garanzie reali, finalità e subordinazione;
- derivati e coperture economiche;
- svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti;
- garanzie reali e garanzie ricevute;
- gerarchia del fair value;
- riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito CRR;
- informazioni su esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di tolleranza o concessione;
- disaggregazione geografica e struttura del gruppo per gli schemi previsti.
Per la parte trimestrale con soglia, sono richieste disaggregazioni geografiche di attività, esposizioni fuori bilancio e passività per residenza della controparte. La parte annuale include la struttura del gruppo "entità per entità".
Modelli FINREP per IFRS
L’allegato III sostituisce l’allegato IV e definisce i modelli applicabili agli enti che segnalano secondo IFRS. I modelli principali comprendono:
- F 01.01, F 01.02, F 01.03 per stato patrimoniale;
- F 02.00 per il prospetto dell’utile/perdita d’esercizio;
- F 05.01 per i prestiti e anticipazioni per prodotto;
- F 08.01 e F 08.02 per le passività finanziarie e le passività subordinate;
- F 10.00 per i derivati;
- F 11.01 per le coperture;
- F 18.00 per le esposizioni in bonis e deteriorate;
- F 19.00 per le esposizioni oggetto di misure di tolleranza.
L’allegato contiene inoltre un dettaglio molto esteso dei punti dati, con riferimenti a IFRS, IAS e disposizioni CRR, che serve a standardizzare il contenuto delle segnalazioni. I dati coprono attività e passività per categoria contabile, strumenti di capitale e di debito, fair value, imposte, attività materiali e immateriali, derivati, coperture di fair value e di flussi finanziari, nonché impairment e classificazione delle esposizioni creditizie.
Modelli FINREP per GAAP nazionali
L’allegato IV sostituisce l’allegato V e disciplina i modelli per gli enti che adottano GAAP nazionali. Il regolamento mantiene la distinzione tra riferimenti basati sulla direttiva contabile (BAD) e riferimenti compatibili con IFRS, consentendo il raccordo tra i diversi quadri contabili.
Tra i contenuti principali vi sono:
- la struttura del bilancio con dettagli per attività, passività e patrimonio netto;
- il conto economico con la presentazione verticale tipica dei GAAP nazionali;
- la disaggregazione di derivati e coperture, inclusi i riferimenti ai trattamenti contabili nazionali;
- i dati su prestiti e anticipazioni, passività finanziarie subordinate e altre passività;
- le informazioni su esposizioni in bonis e deteriorate e sulle misure di concessione;
- i modelli per gli strumenti di debito al costo, al costo ammortizzato o al fair value e per le garanzie/prestiti fuori bilancio.
Decorrenza e forza obbligatoria
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o giugno 2020. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per gli intermediari vigilati e per i professionisti che assistono banche e gruppi bancari, il regolamento implica l’aggiornamento dei processi di raccolta, classificazione e riconciliazione dei dati FINREP. In particolare, occorre verificare la coerenza tra schemi contabili e schemi di reporting, la corretta segmentazione per controparti e strumenti, e l’allineamento delle segnalazioni su deterioramento, concessioni, garanzie e derivati con i nuovi modelli allegati al regolamento BCE/2015/13.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati FINREP
L’articolo 1 modifica il regolamento (UE) 2015/534 sostituendo o aggiornando gli allegati relativi alla segnalazione finanziaria a fini di vigilanza: allegato I (segnalazione semplificata), allegato II (segnalazione ulteriormente semplificata), allegato IV (punti dati FINREP per IFRS o GAAP nazionali compatibili con IFRS) e allegato V (punti dati FINREP nel contesto dei GAAP nazionali).
Allineamento ai modelli e alle istruzioni EBA/Commissione
Il regolamento è adottato per allineare il FINREP BCE alle modifiche introdotte nel regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/429, recependo nuovi modelli e istruzioni di segnalazione e adeguando la struttura dei dati richiesti.
Nuova struttura dei modelli semplificati e ulteriormente semplificati
Gli allegati I e II ridefiniscono la lista dei modelli da segnalare su base trimestrale, trimestrale con soglia o annuale, includendo stato patrimoniale, conto economico, disaggregazioni per strumenti, settore della controparte, prodotto, garanzie, derivati, coperture, fair value, esposizioni deteriorate, misure di tolleranza/concessione e struttura del gruppo.
Modelli FINREP per IFRS
L’allegato III sostituisce l’allegato IV del regolamento 2015/534 e contiene i modelli FINREP per soggetti che redigono secondo IFRS o GAAP nazionali compatibili con IFRS, con codici modello (ad esempio F 01.01, F 02.00, F 05.01, F 08.01, F 10.00, F 11.01, F 18.00, F 19.00) e un ampio codice cromatico e tabellare dei punti dati da segnalare.
Modelli FINREP per GAAP nazionali
L’allegato IV sostituisce l’allegato V del regolamento 2015/534 e disciplina i modelli per gli enti che segnalano secondo GAAP nazionali, distinguendo tra riferimenti basati sulla BAD e riferimenti compatibili con IFRS, con l’elenco dettagliato dei punti dati per stato patrimoniale, conto economico, derivati, coperture e qualità del credito.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1o giugno 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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