Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 484/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’esecuzione alla sentenza n. 382/25 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202600091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrici da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e disposto il pagamento delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata regolarmente notificata all’Amministrazione e risultava munita di attestazione di formazione del giudicato. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale né corrisposto le somme dovute. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del giudizio di ottemperanza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza al giudicato e ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ancona, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Ha assegnato all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi, se occorrente, delle strutture amministrative competenti. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    Costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto alle ricorrenti dal giudice del lavoro; la sentenza di ottemperanza ne impone l’attuazione nei limiti e secondo le modalità stabilite dal giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto di procedibilità dell’azione di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese prevista dall’art. 93 c.p.c.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è procedibile, nei confronti di un’Amministrazione debitrice, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, prima della proposizione del ricorso.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca somme dovute da una pubblica amministrazione legittima l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’ordine di esecuzione integrale del titolo, detratte le somme eventualmente già pagate.
  • In presenza di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la costituzione meramente formale dell’Amministrazione e l’assenza di contestazioni sulla spettanza e sull’azionabilità della pretesa, a fronte dell’accertato mancato adempimento, non impediscono l’accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.