Cassazione Penale, Sentenza n. 8932/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: la pena applicata è illegale perché omette la pena pecuniaria prevista per la violazione dell'art. 646 c.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Siracusa per l'ulteriore corso.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva applicato la pena concordata di un anno di reclusione per il reato di appropriazione indebita, lamentando l'illegalità della pena in quanto la decisione non recava la pena pecuniaria prevista dall'articolo 646 c.p.
Norme richiamate
art. 646 c.p. (appropriazione indebita)
La Corte ha ritenuto che la pena pecuniaria prevista dalla norma sia parte integrante della sanzione; l'omissione di tale pena rende illegale la sentenza che applica la pena concordata.
Massime di principio
- Nel patteggiamento (applicazione della pena concordata) la pronuncia deve indicare tutte le componenti della pena previste dalla norma incriminatrice, comprese le pene pecuniarie obbligatorie; la loro omissione può comportare l'illegittimità dell'atto.
- Se una sentenza penale omette una pena obbligatoria prevista dalla legge sostanziale, la Corte di Cassazione può annullare la decisione senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per il proseguimento del procedimento.
- Il controllo di legittimità verifica non solo la congruità quantitativa della pena ma anche la completezza formale dell'applicazione delle sanzioni previste dalla norma: pene accessorie e pecuniarie vanno espressamente deliberate se obbligatorie o direttamente previste.
- Per difensori e PM: verificare sempre, nelle proposte e nelle decisioni di applicazione della pena su richiesta delle parti, che siano indicate tutte le sanzioni previste dalla norma per evitare annullamenti e nuovi procedimenti.
- Per i giudici di merito: in caso di omissione di una pena obbligatoria è necessario correggere l'errore nell'ambito del procedimento successivo, rispettando i limiti del favor rei e delle preclusioni processuali quando pertinenti.
Testo integrale
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