Sentenza n. 3205/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formato sulla sentenza n.587/2023 emessa dalla sez. Lav. del Tribunale di Monza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, mediante attribuzione della carta elettronica, della sentenza del Tribunale ordinario di Monza che aveva riconosciuto somme annuali per la carta docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, che aveva riconosciuto il suo diritto all'erogazione di 500 euro annui, tramite carta elettronica, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023. Il Ministero si è costituito resistendo. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità connesso al mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto obbligazioni pecuniarie derivanti da un titolo giudiziale. La ricorrente aveva notificato la sentenza all'indirizzo PEC urp@postacert.istruzione.it, risultante dal registro IPA, nonché agli indirizzi PEC dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e dell'Ufficio scolastico provinciale di Monza-Brianza. Il Ministero, tuttavia, aveva indicato nel Registro delle PP.AA. quale domicilio digitale per le notificazioni degli atti giudiziari l'indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it. Il ricorso verteva quindi sulla validità della notificazione del titolo esecutivo e sull'effettiva decorrenza del termine dilatorio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applichi anche al giudizio di ottemperanza quando questo riguardi l'esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, comprese quelle da attribuire mediante moneta elettronica. Prima della proposizione dell'azione esecutiva, il creditore deve notificare il titolo esecutivo alla sede legale dell'amministrazione debitrice e attendere 120 giorni, così da consentire l'attivazione e la conclusione del procedimento contabile di pagamento. In caso di notificazione a mezzo PEC, l'indirizzo deve essere individuato secondo i pubblici elenchi previsti dall'art. 16-ter d.l. 179/2012. Il registro IPA può essere utilizzato solo quando l'indirizzo dell'amministrazione non risulti nel Registro delle PP.AA.; se quest'ultimo contiene un domicilio digitale per le notificazioni giudiziarie, è necessario utilizzare tale indirizzo. Poiché il titolo era stato notificato a un indirizzo IPA diverso da quello presente nel Registro delle PP.AA., agli uffici scolastici territoriali non debitori e all'Avvocatura dello Stato, la notificazione non era idonea a far decorrere il termine di 120 giorni. L'azione di ottemperanza è stata pertanto proposta senza il previo decorso del termine dilatorio ed è stata dichiarata inammissibile. Le spese sono state compensate in ragione della difesa di mero stile dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico della carta docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario per gli anni scolastici indicati.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato; il termine decorre solo da una valida notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell'amministrazione debitrice.
art. 16-ter d.l. 179/2012
a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia
Per le notificazioni telematiche degli atti giudiziari occorre utilizzare il domicilio digitale risultante dal pubblico elenco previsto dalla disciplina applicabile. Il Registro IPA è utilizzabile, ai sensi del comma 1-ter, solo in via subordinata, quando l'indirizzo dell'amministrazione non sia presente nel Registro delle PP.AA.
art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012
in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
La notificazione all'indirizzo del Registro IPA è valida soltanto se l'amministrazione non ha indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA.; in presenza di più indirizzi IPA occorre utilizzare quello PEC primario secondo le Linee guida AgID.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994
la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
La disposizione rinvia alla disciplina dell'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012 e non equipara autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi; l'indirizzo IPA è utilizzabile solo alle condizioni previste da tale disciplina.
art. 16, comma 12, d.l. 179/2012
La norma è richiamata quale fondamento del Registro delle PP.AA., contenente gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni utilizzabili per le notificazioni.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una pronuncia giudiziale recante una condanna al pagamento di somme di denaro, anche quando l'adempimento debba avvenire mediante attribuzione di moneta elettronica.
- Ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il titolo esecutivo deve essere validamente notificato alla sede legale dell'amministrazione effettivamente obbligata dal titolo, secondo il domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi applicabili.
- Quando l'amministrazione destinataria abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA., la notificazione degli atti giudiziari deve essere effettuata a tale indirizzo; l'indirizzo risultante dal Registro IPA è utilizzabile soltanto in mancanza di un indirizzo dell'amministrazione nel Registro delle PP.AA.
- La notificazione del titolo all'Avvocatura dello Stato, in quanto domicilio previsto per finalità processuali, non sostituisce la notificazione alla sede legale dell'amministrazione debitrice richiesta per far decorrere il termine sostanziale di cui all'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La notificazione del titolo agli uffici territoriali dell'amministrazione non fa decorrere il termine dilatorio quando il titolo esecutivo individui come debitore l'amministrazione centrale.
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