Sentenza n. 10225/2026 - Roma, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 10522/2023, pubblicata il 21/06/2023, emessa dal T.A.R. per il Lazio, sede di Roma - Sezione II, nel procedimento n. 1555/2023 reg. ric., passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che aveva annullato il diniego dell'indennizzo FIR e parziale pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (risparmiatore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui era stato annullato il diniego opposto da Consap alla domanda di indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori, fondato esclusivamente sull'avvenuto parziale riconoscimento, per i medesimi strumenti finanziari, di un diverso indennizzo FITD mediante procedura arbitrale. La sentenza ottemperanda aveva imposto all'amministrazione di riesercitare il potere, considerando l'accertamento arbitrale quale elemento di valutazione concorrente con gli altri, e aveva condannato Ministero e Consap, in solido, al pagamento delle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante la notifica del titolo e i solleciti, nonché l'esecuzione solo parziale della condanna alle spese, chiedendo anche la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha sostenuto l'impossibilità giuridica di dare esecuzione alla sentenza perché la Commissione tecnica FIR aveva cessato l'attività il 31 ottobre 2023 e perché la legge di bilancio 2026 aveva introdotto una nuova procedura per alcune domande respinte.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato il palese inadempimento del giudicato, poiché l'amministrazione non aveva riesercitato il potere né si era pronunciata nuovamente sulla domanda del ricorrente e aveva pagato solo metà delle spese di lite. La cessazione della Commissione tecnica non impedisce l'esecuzione: la Commissione era un organo straordinario del Ministero e, cessata la sua attività, il rapporto e gli obblighi conformativi gravano sul Ministero dell'Economia e delle Finanze, che può avvalersi dei poteri e del supporto già previsti per la Commissione. Inoltre, alla data di notifica della sentenza ottemperanda la Commissione era ancora operativa. L'annullamento giurisdizionale opera ex tunc: l'istanza originaria deve essere considerata non ancora esaminata e deve essere istruita e decisa nella riedizione del procedimento, senza necessità di presentare una nuova domanda ai sensi della sopravvenuta disciplina dell'art. 1, comma 762, della legge di bilancio 2026, riferita a fattispecie diverse. Il Ministero è stato quindi ordinato a concludere entro sessanta giorni il procedimento di riesame dell'istanza FIR e a corrispondere la parte residua delle spese legali già liquidate. Il TAR ha escluso, allo stato, la nomina di un commissario ad acta, lasciando salva la facoltà di richiederla in caso di ulteriore inadempimento. È stata rigettata la richiesta di penalità di mora, poiché, trattandosi di un obbligo di riesercizio del potere e non dell'immediata attribuzione del bene della vita, la penalità sarebbe stata manifestamente iniqua e le misure adottate risultavano autonomamente satisfattive. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudice … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato …
Il giudice dell'ottemperanza dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione delle esimenti alla penalità di mora; essa può essere esclusa quando, per le peculiarità dell'obbligo conformativo e dell'attività da compiere, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
art. 1, comma 493, l. 30 dicembre 2018, n. 145
Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 494 che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.
La disposizione istituisce presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo destinato agli indennizzi dei risparmiatori danneggiati dalle banche in default.
art. 1, comma 501, l. 30 dicembre 2018, n. 145
Il F.I.R. opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse.
La disposizione attribuisce al decreto ministeriale la disciplina delle domande, dei piani di riparto e della Commissione tecnica incaricata dell'esame delle domande, della verifica dei presupposti e dell'erogazione degli indennizzi.
art. 1, comma 501-bis, l. 30 dicembre 2018, n. 145
La disposizione affida al Ministero funzioni di supporto alla Commissione tecnica tramite una società in house dello Stato.
art. 1, comma 502-bis, l. 30 dicembre 2018, n. 145
La disposizione attribuisce alla Commissione la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'erogazione dell'indennizzo FIR.
art. 1, comma 762, legge di bilancio 2026
La disposizione sopravvenuta consente, per una diversa categoria di domande respinte in tutto o in parte per incompletezza documentale o procedimentale, la ripresentazione della domanda; non è applicabile al riesame imposto dal giudicato della fattispecie esaminata.
Massime di principio
- Quando una sentenza di annullamento impone all'amministrazione il riesercizio del potere, l'obbligo di ottemperanza permane anche se l'organo straordinario originariamente competente ha cessato l'attività: l'obbligo si trasferisce all'amministrazione di appartenenza dell'organo, che deve provvedere direttamente o avvalendosi dei poteri e degli strumenti già previsti.
- L'annullamento giurisdizionale produce effetti ex tunc: eliminato il provvedimento negativo, l'istanza originaria deve essere considerata non ancora validamente esaminata e costituisce l'oggetto della riedizione del procedimento, senza necessità di una nuova domanda, salvo che una disciplina sopravvenuta regoli una fattispecie diversa.
- La sopravvenienza di una disciplina che consente la ripresentazione di determinate domande non esonera l'amministrazione dall'eseguire il giudicato quando l'obbligo di riesame deriva dall'annullamento del diniego originario e la nuova disciplina riguarda presupposti o fattispecie differenti.
- La penalità di mora nell'ottemperanza non è automatica: può essere negata quando l'obbligo imposto consiste nel riesercizio del potere amministrativo e, in relazione alle concrete modalità dell'attività dovuta, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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