Sentenza n. 1395/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza Voglia l'Ecc.mo Tar adito, «alla sentenza n. 631/2024 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14/11/2024, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l'importo di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 quale contributo alla sua formazione professionale. Per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, si chiede di nominare sin d'ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi. Con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari»;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 1.500,00 euro sulla Carta del docente, oltre rivalutazione e interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inottemperanza del Ministero all'obbligo, derivante da una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, di accreditare sulla Carta del docente l'importo di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre rivalutazione e interessi. Ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento e la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. Il TAR ha inoltre verificato la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia. Ha ritenuto che la sentenza, notificata al Ministero con attestazione di conformità, costituisse titolo esecutivo e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il giudice ha chiarito che tale termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore e non dipende dalla spedizione in forma esecutiva, non più necessaria dopo le modifiche dell'art. 475 c.p.c. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione e senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le conseguenti misure, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996
Il giudizio di esecuzione nei confronti delle amministrazioni può essere intrapreso dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Il titolo esecutivo è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.
art. 475 c.p.c.
spedizione in forma esecutiva
Dopo le modifiche della legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è necessaria; ai fini dell'art. 14 d.l. 669/1996 è sufficiente la notificazione della sentenza munita di attestazione di conformità.
Massime di principio
- Ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, è sufficiente la notificazione presso la sede dell'amministrazione di una sentenza munita di attestazione di conformità, quale titolo esecutivo; non è necessaria la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., non più richiesta dopo le modifiche della legge Cartabia.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone all'amministrazione un obbligo di pagamento o di accredito, il giudice deve ordinare l'esecuzione integrale entro un termine determinato e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per eseguire un obbligo rientrante nei compiti istituzionali dell'amministrazione o dell'organo designato non ha diritto a uno specifico compenso per l'attività commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 648/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 649/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 650/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 651/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 652/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 653/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →