Cassazione Penale, Sentenza n. 08820/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 12/06/2025 che confermava e in parte riformava la sentenza di primo grado in tema di bancarotta (diverse fattispecie): per Francesco Camigliano contestazioni su bancarotta impropria per operazioni dolose (sistematico mancato versamento di imposte e contributi), bancarotta documentale per sottrazione/occultamento dei libri contabili, e questioni relative a misura della pena, riconoscimento delle attenuanti generiche e applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 l.f.; per Martina Camigliano dedotta la natura meramente formale della carica e la scarsa consapevolezza (età 19 anni) circa le decisioni illecite del padre; per Massimiliano Crudo dedotta l'assenza di consapevolezza circa lo stato di decozione della società e l'applicabilità degli artt. 47 e 48 c.p. (cause di esclusione/attenuanti o impugnazioni di responsabilità), nonché la mancata prova del concorso soggettivo nella distrazione di somme transattive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale, traendo indirizzo dalla giurisprudenza consolidata: (i) le omissioni sistematiche nel pagamento di imposte e contributi possono configurare "operazioni dolose" ai sensi dell'art. 223 l.f., con dolo generico sufficiente quando la condotta sia consapevole e prevedibile nella sua capacità di cagionare dissesto; (ii) la sottrazione/occlusione delle scritture contabili integra la bancarotta documentale con dolo specifico anche se i dati possono essere ricostruiti "aliunde"; (iii) le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate se non emergono ragioni di particolare tenuità o non illogiche motivazioni contrarie; (iv) la qualificazione dell'aggravante ex art. 219 l.f. è stata ritenuta corretta alla luce dell'entità del danno (debito > 1 milione di euro in un passivo complessivo sotto i 2 milioni). Quanto a Crudo e Martina, la Corte ha ritenuto provato il loro contributo alle distrazioni (versamento di somme a titolo personale, cessione dell'azienda senza corrispettivo, risposte del curatore che dimostravano consapevolezza), e ha quindi rigettato i profili di mancata prova della consapevolezza.
Norme richiamate
art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare (l.f.)
citato nel testo come "art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall."
Le "operazioni dolose" possono consistere anche in condotte omissive (sistematico mancato versamento di imposte e contributi) e per la bancarotta impropria non è necessario il dolo diretto al fallimento: è sufficiente il dolo generico e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (bancarotta documentale)
richiamato come prima ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.
La sottrazione/occlusione delle scritture contabili integra la bancarotta documentale con dolo specifico; la fattispecie può sussistere anche quando la documentazione sia in parte ricostruibile da terzi, perché la difficoltà/necessità di acquisizione altrui riprova la lesione alla regolare tenuta dei libri
art. 219, comma 1, legge fallimentare (aggravante)
citato come art. 219 co. 1, legge fall.
L'aggravante trova applicazione quando le operazioni dolose cagionano un danno di rilevante entità sia in termini assoluti sia rispetto al patrimonio e al ceto creditizio; la Corte ha ritenuto il danno significativo (debiti superiori a 1 milione di euro)
richiamati nel ricorso per Crudo (richiesta di applicazione)
I difensori avevano invocato norme finalizzate a escludere o limitare la responsabilità per specifiche situazioni; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi probatori (versamento di somme a terzi, anomalie nell'operazione, risposte del curatore), non fosse applicabile una causa che escludesse la responsabilità o giustificasse l'assenza di consapevolezza
Massime di principio
- Il mancato pagamento sistematico di imposte e contributi da parte degli amministratori può integrare bancarotta fraudolenta per operazioni dolose anche se la condotta è omissiva: non è necessario il dolo diretto al fallimento, ma la consapevolezza e la prevedibilità del dissesto (dolo generico) sono sufficienti
- La sottrazione, occultamento o mancata consegna delle scritture contabili può integrare bancarotta documentale con dolo specifico anche quando una parte della documentazione possa essere ricostruita "aliunde"; la difficoltà di ricostruzione costituisce riprova del pregiudizio
- La semplice ammissione del ruolo di amministratore di fatto non garantisce automaticamente attenuanti generiche; il giudice di merito può legittimamente negarle se motiva l'assenza di ragioni di particolare apprezzabilità
- Il ruolo formale (giovane età, carica nominale) non esclude responsabilità se risulta, dalla prova (es. atti, risposte al curatore, contabilità), una partecipazione consapevole alle operazioni distrattive
- I professionisti (es. avvocati) che, nella loro funzione, dispongono o fanno confluire somme in favore di terzi o di amministratori devono garantire che le somme vadano effettivamente alla società; operazioni anomale e riscontrabili (versamenti a privati/cartele prepagate, frazionamenti) possono integrare il concorso nel reato
- La Corte di legittimità controlla la logicità e la completezza della motivazione di merito, ma non richiede che il giudice di merito dia conto di ogni singola deduzione se il rigetto emerge dalla struttura argomentativa complessiva
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