Cassazione Civile, Ordinanza n. 04394/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società partecipata)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con la società committente, sostenendo che gli appalti intercorsi con società terze non fossero genuini e che queste fossero meri datori di lavoro formali. In via conseguenziale chiedeva la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli, con reintegrazione e pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate. La Corte d'appello aveva respinto il reclamo avverso il rigetto di tali domande. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente, anche con riguardo all'eccezione di conciliazione sindacale dell'8/3/2013 e alla rinuncia alle pretese sino a tale data; 2) nullità per motivazione apparente sull'inesistenza di un contratto di appalto nel periodo marzo 2010-febbraio 2012; 3) violazione dell'art. 1965 c.c. per genericità dei diritti asseritamente abdicati nella transazione; 4) violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1655 c.c., assumendo che l'assenza di un titolo contrattuale legittimante la prestazione in favore della committente integrasse interposizione fittizia di manodopera e quindi rapporto subordinato diretto; 5) violazione degli artt. 1972, 1965 e 2113 c.c., sostenendo la nullità della transazione relativa a un contratto illecito e dell'appalto di manodopera in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assorbite le censure relative alla conciliazione transattiva e alla portata della rinuncia del 2013, perché la domanda principale era comunque infondata per una ragione pregiudiziale più liquida: la società convenuta, essendo una società in house interamente partecipata pubblicamente, soggiace al regime del reclutamento mediante procedure selettive; in difetto di tali procedure il contratto di lavoro è nullo. Ne consegue l'impossibilità di costituire in via giudiziaria un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, sicché restano superate le doglianze sull'illiceità degli appalti e sull'interposizione fittizia. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione apparente/nullità della sentenza
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione della prova e alla motivazione della decisione
art. 360 c.p.c.
norma processuale invocata per i motivi di ricorso per cassazione
art. 1965 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la validità della transazione e la determinabilità dei diritti rinunciati
art. 1972 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della transazione relativa a contratto illecito
art. 2113 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di rinunce e transazioni in materia di lavoro
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
invocato dal ricorrente a fondamento della tesi dell'interposizione fittizia di manodopera
art. 1655 c.c.
richiamato per la qualificazione del contratto di appalto
art. 18 d.l. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008
richiamato dalla Corte come norma che estende alle società partecipate procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale
art. 1418, comma 1, c.c.
utilizzato dalla Corte per affermare la nullità del contratto di lavoro stipulato in assenza delle procedure selettive prescritte
art. 19, comma 4, d.lgs. n. 175/2016
interpretato dalla Corte come disposizione che esplicita la nullità dei rapporti di lavoro sorti senza procedure selettive nelle società partecipate, senza innovare rispetto ai principi generali sulla nullità virtuale
art. 24 Cost.
richiamato insieme all'art. 111 Cost. quale fondamento del principio della ragione più liquida
art. 111 Cost.
richiamato insieme all'art. 24 Cost. quale fondamento del principio della ragione più liquida
art. 276 c.p.c.
evocato dalla Corte per chiarire che il principio della ragione più liquida consente di derogare all'ordine logico delle questioni
art. 384 c.p.c.
richiamato per affermare la conformità a diritto del dispositivo della sentenza impugnata
art. 366 c.p.c.
richiamato in tema di allegazione degli elementi necessari quando la natura dell'ente derivi da atti di autonomia
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 79/99
richiamato quale base della partecipazione pubblica al capitale della società convenuta
Massime di principio
- Quando la qualificazione giuridica del soggetto convenuto incide sulla disciplina applicabile al rapporto, il giudice può e deve rilevarla anche d'ufficio, in base agli elementi di fatto ritualmente acquisiti, trattandosi di mera difesa e non di eccezione in senso stretto.
- In presenza di una questione pregiudiziale idonea a definire la controversia in modo più agevole, il giudice può decidere secondo la 'ragione più liquida', senza affrontare preventivamente le altre censure logicamente subordinate.
- Per le società a partecipazione pubblica soggette al regime di reclutamento selettivo, l'omissione delle procedure concorsuali o selettive determina la nullità del contratto di lavoro; di conseguenza, non è configurabile in via giudiziale la costituzione di un rapporto di lavoro diretto in difetto di tali procedure.
- Se la domanda principale è già infondata per l'impossibilità giuridica di instaurare il rapporto nei confronti dell'utilizzatore pubblico, restano assorbite le questioni relative alla genuinità dell'appalto, all'interposizione di manodopera e alla validità di eventuali rinunce o transazioni.
- Il richiamo alla nullità virtuale consente di ricondurre all'art. 1418 c.c. la sanzione per la violazione di norme imperative che impongono procedure di reclutamento del personale nelle società pubbliche partecipate.
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