Sentenza n. 354/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo, sezione Lavoro, che aveva imposto l'attivazione della Carta elettronica del docente con accredito di € 1.000,00 per gli anni scolastici dal 2022 al 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 273/2024 del Tribunale di Rovigo, passata in giudicato e notificata al Ministero l'8 gennaio 2025. La pronuncia aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, con accredito di € 1.000,00 per il periodo considerato. Poiché l'Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il titolo giudiziale, la ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'ottemperanza previste dall'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, dato il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione all'Amministrazione. Nel merito ha accertato l'inadempimento ministeriale e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, attivando la Carta elettronica del docente e accreditando l'importo stabilito nel titolo. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore competente, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un dirigente del Ministero; anche il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico, delle difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio e del rischio di sanzioni eccessivamente afflittive o di locupletazioni. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti ragioni ostative alla sua applicazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La sentenza richiama l'art. 114 c.p.a. quale base del giudizio di ottemperanza e, al comma 4, lettera e), per la penalità di mora.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato e, ricorrendone i presupposti, applicare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nonché al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo.
L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è esclusa in astratto, ma può essere negata o graduata quando ricorrano ragioni ostative collegate alle condizioni del debitore pubblico e agli interessi pubblici coinvolti.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata quale presupposto dell'azione di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione è richiamata tra le condizioni preliminari ritenute soddisfatte per procedere all'ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui costituzione è stata ordinata in esecuzione del giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità applicabili alla costituzione e all'utilizzo della Carta elettronica del docente.
art. 115 c.p.c.
Il giudice richiama la norma per qualificare come fatti notori la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico, valorizzati quali ragioni ostative all'astreinte.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e risulti ineseguito; in tal caso il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e conformare puntualmente le modalità esecutive al contenuto del titolo.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione debitrice e consentendogli di subdelegare gli adempimenti esecutivi, senza liquidazione di compenso quando il commissario sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione richiede una valutazione discrezionale delle condizioni del debitore pubblico, dei vincoli normativi e di bilancio, degli interessi pubblici coinvolti e dell'esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive o locupletazioni.
- La crisi della finanza pubblica e l'entità del debito pubblico possono costituire, se valorizzate come fatti notori, ragioni ostative sufficienti a escludere in concreto l'applicazione dell'astreinte nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
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