Sentenza n. 11554/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento per l'annullamento - della comunicazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) del 17 novembre 2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.43513, avente ad oggetto “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell’Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2001/2002, inviata a parte ricorrente a mezzo p.e.c. il 18 novembre 2022; - di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall’AGEA per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull’esito dei calcoli di fine periodo 2001/02”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA del 17 novembre 2022, notificata il 18 novembre 2022, relativa al ricalcolo del prelievo supplementare per il periodo 2001/2002
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare imputato per il regime delle quote latte, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi quelli relativi al conteggio dei quantitativi di latte soggetti a prelievo, alla compensazione e alla riassegnazione dei quantitativi inutilizzati. Nelle more del giudizio, con memoria del 3 aprile 2026, ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta inefficacia ex lege del provvedimento impugnato. Ha richiamato l’art. 10-bis, comma 4, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, secondo cui tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da quelle effettuate secondo le nuove disposizioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della chiara dichiarazione del ricorrente e della sopravvenuta inefficacia ex lege della comunicazione impugnata. Il giudice ha ritenuto che, venuto meno l’effetto del provvedimento e dovendo l’amministrazione procedere a una nuova rideterminazione del prelievo secondo la disciplina sopravvenuta, non residuasse un interesse concreto e attuale alla decisione di annullamento. La declaratoria è stata adottata in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in omaggio al principio dispositivo. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché AGEA non si è costituita in giudizio.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione rende prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo AGEA notificate anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione e ne prevede la sostituzione con nuove comunicazioni adottate secondo la disciplina sopravvenuta.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta rende ex lege inefficace il provvedimento impugnato e ne impone la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’azione di annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La dichiarazione univoca della parte ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla decisione consente al giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., di dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
- La mancata costituzione dell’amministrazione resistente giustifica, in assenza di ulteriori ragioni, la non pronuncia sulle spese di lite.
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