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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-653/21

Order of the General Court (Sixth Chamber) of 20 October 2022. — James C. Callaway v European Commission. — Action for annulment – Common agricultural policy – Common catalogue of varieties of agricultural plant species – Plant varieties – Producer of the hemp variety Finola – Areas cultivated in Poland – Hemp varieties eligible for financial support under the common agricultural policy – Tetrahydrocannabinol (THC) content – Authorisation given to Poland to prohibit the marketing of the Finola variety in its territory – Not directly concerned – Inadmissibility. — Case T-653/21

Giurisprudenza europea62021TO0653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso di annullamento contro la decisione con cui la Commissione ha autorizzato la Polonia a vietare la commercializzazione della canapa Finola. Ha ritenuto che il ricorrente non fosse direttamente interessato dalla misura, poiché l'eventuale divieto richiedeva atti nazionali ulteriori e la perdita dei pagamenti diretti PAC produceva solo effetti indiretti. Di riflesso, ha respinto anche le eccezioni di illegittimità proposte contro le norme della PAC. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, mentre sulle domande di intervento non è stato necessario statuire.

Ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione che autorizza la Polonia a vietare la commercializzazione della varietà di canapa Finola: questione della legittimazione e, in particolare, della diretta incidenza sul ricorrente.

La questione giuridica

Se il ricorrente fosse direttamente interessato, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, dalla decisione di esecuzione che autorizza la Polonia a vietare sul proprio territorio la commercializzazione della varietà Finola e, in via incidentale, se potesse far valere l'illegittimità dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 ex articolo 277 TFUE.

Principio di diritto

Il ricorso è inammissibile perché la decisione impugnata non produce effetti diretti sulla posizione giuridica del ricorrente: essa si limita ad autorizzare la Polonia a vietare la commercializzazione della varietà Finola, ma lascia alle autorità nazionali un potere discrezionale e richiede ulteriori misure interne per produrre effetti. Inoltre, l'eventuale esclusione delle superfici coltivate con tale varietà dai pagamenti diretti della PAC incide solo indirettamente sulla situazione economica del ricorrente e non basta a configurare la diretta incidenza richiesta dall'articolo 263, quarto comma, TFUE. Conseguentemente sono inammissibili anche le eccezioni di illegittimità proposte ex articolo 277 TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Regolamento delegato (UE) n. 639/2014
  • Direttiva 2002/53/CE
  • Regolamento (CE) n. 2100/94
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura del Tribunale

Decisione di esecuzione sulla varietà di canapa Finola e ricorso per annullamento

Il Tribunale, Sezione sesta, ha deciso su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da James C. Callaway contro la Commissione europea. Oggetto del contenzioso era la decisione di esecuzione (UE) 2021/1214, con cui la Commissione aveva autorizzato la Polonia a vietare la commercializzazione della varietà di canapa Finola sul proprio territorio ai sensi della direttiva 2002/53/CE.

Fatti e contesto normativo

Il ricorrente era il titolare esclusivo del diritto comunitario su varietà vegetale per Finola ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 e produceva sementi di tale varietà. La vicenda si collocava nel quadro della PAC e, in particolare, dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che subordina i pagamenti diretti alle superfici coltivate a canapa con un contenuto di THC non superiore allo 0,2%. L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 prevede poi che, quando per due anni consecutivi la media dei campioni di una varietà supera tale soglia, lo Stato membro possa chiedere l'autorizzazione a vietarne la commercializzazione ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE.

Posizioni delle parti

La Commissione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sostenendo che il ricorrente non era direttamente interessato dalla decisione impugnata. Il ricorrente ha replicato che la decisione lo colpiva direttamente quale titolare del diritto sulla varietà e produttore di sementi, oltre a renderla di fatto non più coltivabile per la perdita dei pagamenti diretti. Ha inoltre sostenuto che la misura nazionale di attuazione sarebbe stata inevitabile e priva di rimedio effettivo in Polonia.

Valutazione del Tribunale sulla diretta incidenza

Il Tribunale ha richiamato il consolidato criterio della "diretta incidenza": il provvedimento deve incidere direttamente sulla posizione giuridica del soggetto e non lasciare alcun margine discrezionale ai destinatari incaricati dell'attuazione, la quale deve essere puramente automatica e derivare solo dalla normativa UE.

Quanto al divieto di commercializzazione, il Tribunale ha osservato che la decisione impugnata non imponeva direttamente un divieto, ma si limitava ad autorizzare la Polonia ad adottarlo in conformità all'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE. La Polonia conservava dunque un potere discrezionale e doveva adottare ulteriori misure nazionali per rendere operativo il divieto; la decisione non produceva quindi effetti automatici e diretti sul ricorrente. Il Tribunale ha inoltre rilevato che, dagli atti, non emergeva un'intenzione certa della Polonia di adottare effettivamente il divieto.

Quanto ai pagamenti diretti della PAC, il Tribunale ha ritenuto che la decisione non producesse effetti giuridici diretti sulla posizione del ricorrente, che non era beneficiario di tali pagamenti. Anche se la perdita dell'ammissibilità delle superfici coltivate a Finola poteva indurre gli agricoltori a ridurre l'uso dei semi di quella varietà, tale conseguenza era solo economica e indiretta, insufficiente a integrare la diretta incidenza richiesta dall'articolo 263, quarto comma, TFUE.

Irrilevanza degli argomenti sull'effettività della tutela giurisdizionale

Il Tribunale ha escluso che le censure relative allo stato di diritto in Polonia e al diritto a un ricorso effettivo potessero incidere sulla verifica della diretta incidenza. Ha inoltre ritenuto non pertinente il richiamo alla sentenza Sped-Pro v Commissione, considerato il diverso contesto fattuale e giuridico. Analogamente, l'ordinanza del giudice amministrativo di Varsavia prodotta dal ricorrente non dimostrava, secondo il Tribunale, né la lesione del diritto a un ricorso effettivo né l'esistenza della diretta incidenza richiesta.

Esito sull'inammissibilità e sulle eccezioni di illegittimità

Poiché mancava la diretta incidenza, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha precisato che non era necessario qualificare la decisione come atto regolamentare, poiché la diretta incidenza resta comunque una condizione autonoma di ricevibilità.

Di conseguenza, le eccezioni di illegittimità proposte ai sensi dell'articolo 277 TFUE contro l'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013 e l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato n. 639/2014 sono state anch'esse dichiarate inammissibili, essendo accessorie rispetto al ricorso principale.

Spese e interventi

Il ricorrente è stato condannato alle spese. Il Tribunale ha inoltre dichiarato che non occorreva statuire sulle domande di intervento del Consiglio, del Parlamento e della Repubblica di Polonia; ciascuna di tali istituzioni o dello Stato membro ha dovuto sopportare le proprie spese relative alla richiesta di intervento.

Come è indicizzato

Materielegittimazione ad agiremercato delle varietà vegetalicanapa industrialepolitica agricola comuneinammissibilità del ricorso

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