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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42407/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) errata applicazione della legge penale per la collocazione temporale dello stato d'insolvenza, sostenendo che lo stato di crisi si sarebbe manifestato solo nel marzo 2016 e ciò avrebbe inciso sulla sussistenza degli elementi dei reati; 2) violazione di legge in relazione alla qualificazione dei pagamenti fatti dall'amministratore a se stesso come bancarotta preferenziale, deducendo che si trattava di compensi dovuti per l'attività svolta e non di condotta dolosa finalizzata ad avvantaggiare un creditore; 3) censura per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per la presunta buona condotta e l'opera posta in essere dall'imputato durante e dopo l'esercizio dell'impresa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi siano, nella sostanza, censure sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione del materiale probatorio (vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.), non attinenti a un'erronea applicazione della legge penale (art. 606 comma 1 lett. b)). Ha confermato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la collocazione temporale dello stato di dissesto (già presente nel 2014) e la sussistenza degli elementi del reato di bancarotta preferenziale, rilevando la possibilità di un dolo specifico anche se la finalità perseguita fosse composita. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il negato riconoscimento delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato dalla Corte di merito, che ha evidenziato la pervicacia nel drenaggio di risorse per pagare i compensi dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Resta quindi confermata, nei fatti, la condanna pronunciata in primo e secondo grado per i reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice aggravata per dissesto, commessi in qualità di amministratore della DAFF s.r.l., dichiarata fallita il 18 maggio 2016.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso; il ricorso elenca i motivi nei limiti richiesti ma le doglianze sono comunque valutate secondo le regole di ammissibilità

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Riguarda i motivi di cassazione per violazione di legge ovvero errata applicazione della norma penale sostanziale. La Corte osserva che i motivi indicati non configurano tale vizio ma sono, in realtà, censure sulla valutazione probatoria e sulla motivazione

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Riguarda la mancanza o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ricorda che il ricorrente deve dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente o illogico e non può limitarsi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, inclusa la condanna alle spese e l'eventuale obbligo di versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove: le censure che si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti senza dimostrare carenza o illogicità manifesta della motivazione sono inammissibili
  • Per contestare in cassazione la qualificazione giuridica di fatti decisa dal giudice di merito occorre configurare un errore di diritto, non una mera divergenza valutativa; se il problema è motivazionale va dimostrata la mancanza o la manifesta illogicità del testo motivazionale
  • Nella fattispecie di bancarotta preferenziale il dolo specifico può esistere anche se la finalità perseguita è composita: non è necessario che la condotta persegua esclusivamente l'avvantaggiare un creditore, purché il soggetto si rappresenti la possibilità di ledere gli altri creditori (anche in dolo eventuale)
  • La distinzione tra dissesto e insolvenza è rilevante: il dissesto è uno stato di squilibrio progressivo che può preludere all'insolvenza irreversibile; la valutazione temporale dello stato di crisi ricade principalmente sul giudice di merito
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario fornire elementi tali da convincere il giudice di merito; il semplice richiamo all'assenza di precedenti o all'attività svolta non elimina la possibilità di diniego se la motivazione del giudice evidenzia comportamenti contrari

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