Cassazione Penale, Sentenza n. 42407/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) errata applicazione della legge penale per la collocazione temporale dello stato d'insolvenza, sostenendo che lo stato di crisi si sarebbe manifestato solo nel marzo 2016 e ciò avrebbe inciso sulla sussistenza degli elementi dei reati; 2) violazione di legge in relazione alla qualificazione dei pagamenti fatti dall'amministratore a se stesso come bancarotta preferenziale, deducendo che si trattava di compensi dovuti per l'attività svolta e non di condotta dolosa finalizzata ad avvantaggiare un creditore; 3) censura per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per la presunta buona condotta e l'opera posta in essere dall'imputato durante e dopo l'esercizio dell'impresa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi siano, nella sostanza, censure sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione del materiale probatorio (vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.), non attinenti a un'erronea applicazione della legge penale (art. 606 comma 1 lett. b)). Ha confermato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la collocazione temporale dello stato di dissesto (già presente nel 2014) e la sussistenza degli elementi del reato di bancarotta preferenziale, rilevando la possibilità di un dolo specifico anche se la finalità perseguita fosse composita. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il negato riconoscimento delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato dalla Corte di merito, che ha evidenziato la pervicacia nel drenaggio di risorse per pagare i compensi dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Resta quindi confermata, nei fatti, la condanna pronunciata in primo e secondo grado per i reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice aggravata per dissesto, commessi in qualità di amministratore della DAFF s.r.l., dichiarata fallita il 18 maggio 2016.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso; il ricorso elenca i motivi nei limiti richiesti ma le doglianze sono comunque valutate secondo le regole di ammissibilità
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Riguarda i motivi di cassazione per violazione di legge ovvero errata applicazione della norma penale sostanziale. La Corte osserva che i motivi indicati non configurano tale vizio ma sono, in realtà, censure sulla valutazione probatoria e sulla motivazione
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Riguarda la mancanza o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ricorda che il ricorrente deve dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente o illogico e non può limitarsi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, inclusa la condanna alle spese e l'eventuale obbligo di versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove: le censure che si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti senza dimostrare carenza o illogicità manifesta della motivazione sono inammissibili
- Per contestare in cassazione la qualificazione giuridica di fatti decisa dal giudice di merito occorre configurare un errore di diritto, non una mera divergenza valutativa; se il problema è motivazionale va dimostrata la mancanza o la manifesta illogicità del testo motivazionale
- Nella fattispecie di bancarotta preferenziale il dolo specifico può esistere anche se la finalità perseguita è composita: non è necessario che la condotta persegua esclusivamente l'avvantaggiare un creditore, purché il soggetto si rappresenti la possibilità di ledere gli altri creditori (anche in dolo eventuale)
- La distinzione tra dissesto e insolvenza è rilevante: il dissesto è uno stato di squilibrio progressivo che può preludere all'insolvenza irreversibile; la valutazione temporale dello stato di crisi ricade principalmente sul giudice di merito
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario fornire elementi tali da convincere il giudice di merito; il semplice richiamo all'assenza di precedenti o all'attività svolta non elimina la possibilità di diniego se la motivazione del giudice evidenzia comportamenti contrari
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