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Ordinanza

Ordinanza n. 4468/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 31724 del 17.7.2024 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202408710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, relativa a un percorso di abilitazione su classe di concorso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 17 luglio 2024, con cui era stata rigettata l'istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania e riferita a un percorso di abilitazione su classe di concorso. In sede cautelare, il TAR aveva accolto la domanda disponendo il riesame dell'istanza. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato un nuovo decreto di rigetto, adottato all'esito del riesame. Il Collegio ha rilevato che tale nuovo provvedimento potrebbe determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originario e ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione dell'eventuale improcedibilità.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha rilevato che l'adozione del nuovo decreto ministeriale di rigetto, intervenuto in esecuzione dell'ordinanza cautelare di riesame, appare idonea a determinare l'improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La questione è stata sottoposta al contraddittorio mediante assegnazione alle parti di un termine di 30 giorni per il deposito di memorie. L'udienza pubblica è stata rinviata all'11 novembre 2026. Non è stata pronunciata una declaratoria definitiva di improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone, prima della decisione su una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Prevede l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; nel caso concreto il TAR ha ritenuto che il nuovo decreto adottato all'esito del riesame potesse integrare tale situazione, senza dichiararla definitivamente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento all'esito del riesame disposto in sede cautelare, il giudice deve verificare se tale sopravvenienza abbia fatto venir meno l'interesse alla decisione sul provvedimento originariamente impugnato.
  • La possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse rilevata d'ufficio deve essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., mediante assegnazione di un termine per il deposito di memorie.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

Testo integrale

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