Sentenza n. 2422/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, sede di Brescia, n. 663/2023, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il permesso di costruire in sanatoria rilasciato per un fabbricato residenziale in area agricola; in primo grado era stato impugnato anche il permesso di costruire in sanatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (imprese confinanti)
Prevale il privato
La controversia
Le appellanti contestavano la sentenza con cui il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse a ricorrere. Con i primi tre motivi deducevano: erronea applicazione del criterio della vicinitas in presenza di un manufatto abusivo; omessa considerazione del pregiudizio concreto derivante dalla trasformazione di un deposito agricolo in fabbricato residenziale posto a pochi metri dal loro insediamento industriale; erronea qualificazione del pregiudizio come meramente ipotetico; erronea valutazione dell’incidenza della nuova destinazione residenziale sulla zonizzazione acustica e sulla fascia di protezione tra l’area industriale e quella residenziale. Le appellanti sostenevano che la presenza stabile di persone nell’edificio avrebbe potuto determinare l’imposizione di costose misure di mitigazione acustica a carico dell’attività produttiva. Con gli ulteriori motivi, non esaminati dal Consiglio di Stato, lamentavano anche omessa pronuncia sulle censure di sviamento dall’interesse pubblico, violazione del principio di affidamento e violazione dei criteri generali di pianificazione territoriale e delle destinazioni d’uso delle aree limitrofe. Era stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni derivanti da eventuali futuri interventi di mitigazione acustica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto i primi tre motivi d’appello, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal TAR. La vicinanza dell’insediamento produttivo al nuovo edificio residenziale non costituiva una mera vicinitas astratta, poiché la nuova destinazione abitativa avrebbe ristretto concretamente la fascia cuscinetto di protezione acustica tra l’area industriale e quella residenziale e avrebbe posto le premesse per l’imposizione di nuove e onerose misure di mitigazione acustica. Il pregiudizio è stato quindi ritenuto diretto, concreto e attuale, anche considerando che la normativa ambientale di derivazione eurounitaria impone di valutare le emissioni industriali non soltanto alla fonte, ma anche presso il recettore e nel loro insieme. L’accertamento dell’interesse a ricorrere non implica alcuna anticipazione del giudizio sulla fondatezza delle censure di merito. Gli ulteriori motivi non sono stati esaminati. Ai sensi dell’art. 105 c.p.a., in applicazione dell’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 16/2024, il Consiglio di Stato ha dichiarato la nullità della decisione di primo grado che aveva definito il giudizio in rito e ha rimesso gli atti al TAR per l’esame del merito. Il TAR potrà valutare anche l’eventuale trattazione congiunta con il successivo giudizio relativo al titolo edilizio concernente il completamento e l’agibilità del medesimo immobile. Le spese del doppio grado sono state compensate per la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 105 c.p.a.
Quando il giudizio di primo grado sia stato definito con una decisione nulla che abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso impedendo l’esame del merito, il Consiglio di Stato può dichiarare la nullità della decisione e rimettere gli atti al TAR.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2024
La pronuncia è richiamata quale fondamento dell’applicazione dell’art. 105 c.p.a. nei casi di decisione nulla che abbia definito il giudizio in rito senza consentire l’esame della domanda.
Massime di principio
- La vicinitas non è di per sé sufficiente a dimostrare l’interesse a impugnare un titolo edilizio, ma tale interesse sussiste quando il ricorrente dimostri un pregiudizio diretto, concreto e attuale derivante dall’intervento autorizzato.
- L’insediamento di una nuova destinazione residenziale a ridosso di un preesistente stabilimento industriale può integrare un pregiudizio concreto e attuale per il gestore o proprietario dello stabilimento, quando restringa la fascia di protezione acustica e ponga le premesse per l’imposizione di ulteriori misure di mitigazione.
- Ai fini dell’interesse a ricorrere, il pregiudizio non deve essere già integralmente verificatosi: è sufficiente che l’atto impugnato determini in modo attuale e non meramente ipotetico le condizioni per future limitazioni o oneri incidenti sull’attività del ricorrente.
- La verifica dell’interesse a ricorrere è distinta dalla valutazione della fondatezza delle censure di merito: accertata la sussistenza di un pregiudizio concreto e attuale, il giudice deve procedere all’esame della legittimità dell’atto impugnato.
- Quando il TAR definisce il giudizio con una decisione nulla che dichiara l’inammissibilità del ricorso senza esaminare il merito, il giudice d’appello può dichiarare la nullità della decisione e rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
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