Cassazione Penale, Sentenza n. 10198/2024 del 11/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva ridotto le pene per estorsione ai loro danni. Le censure principali erano: difetto di motivazione e omissione di risposta sulla richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale (escussione di specifici testi); travisamento della prova e mancata individuazione della condotta contestata in danno di Punzi; vizio di qualificazione giuridica dei fatti (contestazione della sussistenza dell'estorsione ex art. 629 c.p. e proposta riclassificazione in esercizio arbitrario ex art. 393 c.p. o in truffa ex art. 640 c.p.); contestazione della riconduzione dei fatti in danno di Bianco alla fattispecie estorsiva nonostante l'azione fosse stata rivolta al figlio; contestazione dell'aggravante della pluralità di persone riunite; doglianze sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché proposti per motivi non deducibili in sede di legittimità e in gran parte reiterativi. Sul punto della rinnovazione istruttoria la Corte ha ritenuto che il rigetto possa risultare implicitamente dalla motivazione complessiva della sentenza di merito quando emerga che gli elementi acquisiti erano sufficienti per decidere. Quanto al presunto travisamento della prova, la Corte ha ritenuto mancante il presupposto della 'doppia conforme' o della macroscopica evidenza che giustifichi la censura in sede di legittimità; la valutazione di merito è stata ritenuta supportata da adeguati elementi probatori. La Corte ha inoltre confermato la qualificazione dei fatti come estorsione (art. 629 c.p.), escludendo la riqualificazione in esercizio arbitrario o truffa, e ha ritenuto corretta l'affermazione della responsabilità anche con riferimento ai fatti attribuiti al figlio della persona offesa. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e) e lett. b))
Usata per valutare i vizi di motivazione e le censure di travisamento della prova; la Corte ha ritenuto non assistiti i motivi perché reiterativi o non idonei a fondare ricorso di legittimità. Sul rigetto della rinnovazione dibattimentale la Corte ha richiamato che il rigetto può essere anche implicito nella struttura argomentativa della sentenza di merito
art. 629 cod. pen.
Norma sostanziale applicata per qualificare i fatti come estorsione; la Corte ha ritenuto che le condotte dei mediatori mirassero al conseguimento di un profitto ingiusto e non fossero meramente esercizio arbitrario di un diritto
art. 393 cod. pen.
Citata come possibile riclassificazione alternativa (esercizio arbitrario); la Corte ha escluso tale ricostruzione perché i mediatori non avevano il potere di agire in luogo dell'acquirente e, dunque, il loro comportamento non era giustificabile come esercizio di una pretesa ragionevole
art. 640 cod. pen.
Richiamata nei motivi difensivi con riferimento a una possibile ricostruzione come truffa; la Corte ha escluso tale qualificazione ritenendo che i fatti configurassero minaccia/violenza finalizzate a un profitto ingiusto
art. 468 cod. proc. pen.
Ricordata dalle Sezioni Unite e richiamata dalla Corte: la richiesta di rinnovazione per mutamento del collegio presuppone l'indicazione preventiva dei testi da riesaminare nella lista di cui all'art. 468; i ricorrenti non avevano adeguatamente prospettato tale requisito
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la pronuncia delle spese e per la condanna al versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come criterio di riassunto dei motivi in sede di cassazione; i motivi sono stati trattati e riassunti conformemente a tale disposizione
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti: la valutazione del giudice di merito è insindacabile in Cassazione se congruamente motivata anche solo con alcuni parametri indicati da tale norma
art. 69 cod. pen.
Richiamato con riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze: costituisce esercizio di valutazione riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se motivato
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ha carattere eccezionale: se il giudice la rigetta può motivare anche implicitamente il rigetto purché la struttura argomentativa della sentenza dimostri che gli elementi acquisiti erano sufficienti per decidere
- In Cassazione i vizi di travisamento della prova sono ammissibili solo in presenza della c.d. 'doppia conforme' o di un macroscopico contrasto tra motivazione e compendio probatorio; la semplice differente valutazione dei fatti non è sindacabile
- La qualificazione dei fatti tra estorsione (art. 629) ed esercizio arbitrario (art. 393) si fonda sul fine soggettivo della condotta: se mira a un profitto ingiusto prevale la qualificazione per estorsione
- L'azione intimidatoria diretta a un soggetto diverso dalla persona cui è richiesto l'atto di disposizione patrimoniale può integrare l'estorsione se è idonea a influire sulla volontà del destinatario
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è rimesso al giudice di merito e non è riesaminabile in Cassazione salvo motivazione insufficiente o manifestamente illogica
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