Cassazione Civile, Ordinanza n. 29309/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento di interessi per ritardata corresponsione di somme dovute in un appalto di opere pubbliche. In primo grado era stata accolta l'eccezione di prescrizione del credito agli interessi maturati sul tardivo pagamento del primo certificato di acconto e del primo acconto di revisione prezzi; inoltre erano state negate o ridotte alcune voci di interessi riferite al secondo certificato di acconto, alla revisione prezzi e al terzo certificato. La Corte d'appello ha invece riformato parzialmente la decisione, ritenendo, per una parte, che il termine di prescrizione decorresse dai mandati di pagamento e non dalle date di emissione dei certificati, e riconoscendo in parte gli interessi anche su somme pagate tardivamente. Il Comune ricorre per cassazione con tre motivi: con il primo contesta la decorrenza della prescrizione degli interessi sul primo acconto e sulla prima revisione prezzi, sostenendo che il diritto agli interessi matura giorno per giorno e che il termine decennale decorre già dallo spirare del termine per il pagamento, non dai mandati; con il secondo denuncia omesso esame di fatti decisivi in relazione al secondo certificato di acconto e al secondo certificato di revisione prezzi, deducendo che si trattava di opere non ancora regolarizzate con la variante e quindi non esigibili prima della sottomissione del 27 giugno 2002; con il terzo lamenta analogo omesso esame per il terzo certificato e per gli interessi riconosciuti dal 29 luglio 2002 al 4 settembre 2003, sostenendo che anche qui si trattava di lavori di variante non pagabili prima dell'approvazione e dell'accredito delle somme. La controparte propone un ricorso incidentale, ma in modo non adeguatamente argomentato, sostenendo in sostanza che gli interessi di mora avrebbero dovuto essere riconosciuti già dal momento dell'esecuzione e contabilizzazione dei lavori, prima della variante.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie solo il primo motivo del ricorso principale: afferma che, negli appalti pubblici, il diritto agli interessi per ritardato pagamento può essere fatto valere già allo spirare del termine previsto per l'emissione del mandato di pagamento, sicché la prescrizione decorre da quel momento e non dal successivo pagamento o da una rata ulteriore. Tuttavia precisa che, nel caso concreto, gli interessi maturati tra il 10 giugno 1995 e il 21 novembre 1996 risultano prescritti perché anteriori al decennio rispetto alla domanda del 21 novembre 2006. I secondi e terzi motivi del ricorso principale vengono dichiarati inammissibili perché mirano a una rivalutazione del materiale istruttorio e non denunciano un vero omesso esame di fatti storici decisivi. Anche il ricorso incidentale della società è dichiarato inammissibile per difetto di specifica censura ex art. 360 c.p.c. e perché privo di adeguata illustrazione. La sentenza impugnata viene quindi cassata nei limiti dell'accoglimento del primo motivo e la causa rinviata alla Corte d'appello di Caltanissetta anche per le spese.
Norme richiamate
art. 35 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063
La norma sul termine per il pagamento nei contratti di appalto pubblico è letta nel senso che il diritto agli interessi da ritardato pagamento sorge allo spirare del termine di trenta giorni per l'emissione del mandato, e non solo al momento del pagamento successivo.
art. 36 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063
Richiamato insieme all'art. 35 per individuare il regime temporale del credito accessorio agli interessi negli appalti pubblici.
art. 4 della legge 10 dicembre 1981 n. 741
"pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo"
La Corte esclude che la norma impedisca la maturazione degli interessi prima del pagamento successivo; la disposizione ha finalità acceleratorie e favorevoli all'appaltatore e non posticipa il sorgere del diritto agli interessi.
art. 2935 c.c.
Il diritto può essere fatto valere, e quindi la prescrizione può decorrere, dal momento in cui l'appaltatore può agire per ottenere gli interessi, cioè allo spirare del termine per il pagamento.
art. 2946 c.c.
Si applica la prescrizione ordinaria decennale al credito per interessi.
art. 820, terzo comma, c.c.
Gli interessi maturano giorno per giorno, con conseguente decorrenza autonoma della prescrizione per le singole frazioni di credito accessorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice critica alla valutazione delle prove o la richiesta di nuova lettura del materiale istruttorio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per l'assegnazione della causa in Adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, ove dovuto.
Massime di principio
- Negli appalti pubblici, il diritto dell'appaltatore agli interessi per ritardato pagamento può insorgere prima del pagamento della rata successiva o finale: il dies a quo coincide con lo spirare del termine previsto per l'emissione del mandato di pagamento, non con il successivo adempimento.
- Per le singole quote di interessi maturate giorno per giorno, la prescrizione decorre autonomamente dal momento in cui il credito accessorio è esigibile; in applicazione della prescrizione decennale, risultano quindi prescritti solo gli interessi maturati oltre dieci anni prima dell'atto interruttivo.
- L'art. 4 della l. n. 741/1981 va interpretato in chiave acceleratoria e di favore per l'appaltatore: esso non esclude la maturazione degli interessi prima del pagamento successivo né subordina il diritto alla formulazione di apposite riserve o domande.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'insufficienza o la non condivisibilità della motivazione sulle risultanze istruttorie.
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