Cassazione Civile, Ordinanza n. 15177/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo scoperto di rapporti di conto corrente e conto anticipi intrattenuti da una società correntista, con garanzia fideiussoria prestata da più soggetti e da alcune società. I fideiussori hanno opposto il decreto contestando, tra l'altro, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, la nullità della clausola di calcolo, l'addebito di commissione di massimo scoperto e di altre commissioni/spese, nonché il superamento del limite di garanzia per alcuni garanti. In primo grado il tribunale, dopo una sentenza non definitiva e una consulenza tecnica contabile, ha revocato il decreto ma ha poi condannato alcuni fideiussori entro i limiti della garanzia e altri in qualità di soci di una società cancellata. In appello, invece, la corte territoriale ha accolto il gravame dei fideiussori e ha respinto le domande della banca, ritenendo che l'onere della prova gravasse sulla banca attrice sostanziale e che questa non avesse prodotto i contratti e gli estratti conto, specie dei conti correnti chiusi i cui saldi negativi erano confluiti nel conto azionato. Nel ricorso per cassazione la cessionaria del credito, rappresentata dalla società mandataria, ha dedotto: violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sulle preclusioni processuali per avere la corte d'appello posto a carico della banca la prova dei conti "secondari"; violazione degli artt. 112, 189, 190 c.p.c. per ultrapetizione e omessa considerazione della presunta rinuncia alle contestazioni; nullità della motivazione; omessa pronuncia sul conto anticipi; e, quanto al capo spese, ha censurato la condanna in proprio della mandataria, sostenendo di essere intervenuta solo come procuratrice della cessionaria e non come parte sostanziale. I controricorrenti hanno eccepito anche vizi di procura e di rappresentanza della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse della cessionaria del credito. Ha affermato, in sintesi, che anche il saldo negativo proveniente da un conto estinto e confluito in un altro rapporto può essere oggetto di contestazione da parte del correntista e dei fideiussori; se la contestazione è tempestiva, la banca deve provare la correttezza della posta mediante la produzione degli estratti conto da cui risulti il saldo iniziale negativo. Ha però ritenuto inammissibile o infondato il motivo con cui si assumeva tardiva la contestazione dei conti secondari, perché la ricorrente non ha dimostrato di avere prodotto tempestivamente la documentazione del conto principale da cui risultava la confluenza dei saldi, né ha indicato con precisione quando e come la specifica contestazione fosse stata proposta in modo difforme. Ha poi escluso la rinuncia alle contestazioni, ha negato la sussistenza di motivazione apparente e di ultrapetizione, ha ritenuto infondata la censura di omessa pronuncia sul conto anticipi e ha respinto le doglianze processuali. Quanto ai motivi relativi alle spese proposti dalla società mandataria, la Corte ha ritenuto assorbente la cessazione della materia del contendere, emersa dal fatto che la spese liquidate in sentenza erano state soddisfatte e che i controricorrenti avevano rinunciato ad ulteriori pretese per CTU. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente sostanziale, con compensazione nel rapporto relativo alla mandataria, e la Corte ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: il creditore che agisce per il saldo di conto corrente deve provare le poste contestate quando il correntista deduca specificamente l'inesattezza del saldo, inclusi i saldi negativi confluiti da conti estinti se tempestivamente contestati.
art. 167 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 183 c.p.c. per le preclusioni difensive e istruttorie nella fase di primo grado.
art. 183, comma 6, c.p.c.
Usato per stabilire il momento entro cui possono essere proposte eccezioni conseguenziali e richieste istruttorie; la contestazione dei conti secondari è stata ritenuta tempestiva nel caso concreto o comunque non utilmente censurata dalla ricorrente.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere una pretesa lesione del diritto di difesa, poi esclusa dalla Corte.
art. 111, comma 1, Cost.
Richiamato dalla ricorrente in tema di contraddittorio e giusto processo, ma senza esito favorevole.
art. 112 c.p.c.
Invocato per ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte ha escluso sia l'ultrapetizione sia l'omissione di pronuncia.
art. 189 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul presunto abbandono delle contestazioni in sede di precisazione delle conclusioni.
art. 190 c.p.c.
Richiamato nel medesimo motivo relativo alla fase decisoria e alla ritenuta rinuncia implicita.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d'appello sufficiente e intellegibile.
art. 83, comma 3, c.p.c.
Richiamato per affermare che la procura si considera apposta in calce anche se su foglio separato materialmente congiunto o in formato informatico congiunto all'atto.
art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato nell'eccezione di inammissibilità per difetto di procura trascritta/notificata; la Corte ha escluso il vizio.
art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c.
Richiamato per escludere l'improcedibilità, ritenendo depositata la procura speciale.
art. 372 c.p.c.
Richiamato per la possibilità di produzione documentale in cassazione a dimostrazione del potere rappresentativo, nei limiti consentiti dal rito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato con riguardo alla memoria in camera di consiglio e alla tempestività delle contestazioni processuali.
art. 285 c.p.c.
Richiamato in tema di notificazione della sentenza al difensore della parte deceduta e ultrattività del mandato difensivo.
art. 330, comma 1, c.p.c.
Richiamato per la validità della notificazione dell'impugnazione presso il difensore della parte colpita dall'evento interruttivo non dichiarato.
art. 331 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per chiedere integrazione del contraddittorio, ritenuta non necessaria.
art. 94 c.p.c.
Richiamato nei motivi della mandataria per contestare la sua condanna in proprio alle spese.
art. 1388, comma 3, c.c.
Richiamato per escludere l'imputazione al mandatario con rappresentanza delle obbligazioni gravanti sul mandante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione/accertamento del saldo di conto corrente, il saldo negativo di un rapporto estinto e confluito in un conto successivo non è un dato insindacabile: può essere contestato dal correntista o dal fideiussore e, se la contestazione è specifica e tempestiva, la banca deve provarne la correttezza producendo la documentazione idonea a ricostruire la formazione di quella posta.
- L'onere di allegazione e prova deve essere calibrato sul thema decidendum concretamente introdotto in causa; tuttavia la contestazione dei saldi confluiti non può dirsi tardiva solo perché formulata nella memoria istruttoria, se la banca non ha ancora prodotto la documentazione del conto principale da cui emerge la posta contestata.
- La mancata riproposizione espressa di una contestazione nelle conclusioni definitive non integra di per sé rinuncia, salvo che dalla condotta processuale complessiva emerga in modo inequivoco il venir meno dell'interesse a coltivarla.
- La censura di ultrapetizione o omessa pronuncia non può fondarsi su una mera lettura atomistica degli atti: occorre dimostrare in modo specifico che la questione non sia stata proposta o che il giudice abbia effettivamente omesso di decidere su un capo di domanda autonomo.
- In cassazione, l'eccezione di difetto di rappresentanza o di procura deve essere tempestiva e specifica; quanto alla procura speciale per il ricorso, non rileva la mancata riproduzione nella copia notificata se la procura è presente nell'originale e la sua esistenza è verificabile nel fascicolo.
- Nel rito camerale di cassazione, la contestazione della legittimazione processuale del rappresentante della parte non può essere utilmente introdotta solo con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. quando sia necessaria una contraddittorietà immediata da svolgere con il controricorso.
- La morte della parte costituita e non dichiarata dal difensore non invalida di per sé il procedimento, operando l'ultrattività del mandato difensivo fino alla definizione del grado e alla notificazione dell'impugnazione presso il procuratore.
- Le questioni sulle spese possono diventare prive di attualità se risulti la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto pagamento o rinuncia alle ulteriori pretese accessorie.
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