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direttiva

Direttiva 2008/83

Direttiva 2008/83/CE della Commissione, del 13 agosto 2008 , che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/83/CE della Commissione aggiorna l'elenco delle specie orticole per le quali gli esami di distinguibilità, omogeneità e stabilità devono essere condotti secondo protocolli UCVV/CPVO o linee direttrici UPOV. La modifica si limita a sostituire gli allegati I e II della direttiva 2003/91/CE, recependo nuovi protocolli e linee guida adottati o aggiornati dagli organismi competenti. Gli Stati membri devono adeguare la normativa interna entro il 31 ottobre 2008 e applicarla dal 1º novembre 2008, con una disciplina transitoria per gli esami già iniziati.

Modifica gli allegati I e II della direttiva 2003/91/CE aggiornando, per alcune varietà di ortaggi, i caratteri minimi e le condizioni minime per gli esami DUS basati sui protocolli UCVV/CPVO e sulle linee direttrici UPOV.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, indirettamente, alle varietà di specie orticole inserite nei cataloghi nazionali quando sono sottoposte agli esami previsti dall'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE. Riguarda in particolare le specie elencate negli allegati I e II della direttiva 2003/91/CE, come sostituiti dalla presente direttiva, distinguendo tra specie che devono conformarsi ai protocolli di esame dell'UCVV/CPVO e specie che devono conformarsi alle linee direttrici UPOV. È rilevante per gli esami iniziati prima del 1º novembre 2008, per i quali gli Stati membri possono continuare ad applicare la versione previgente della direttiva 2003/91/CE.

Direttiva 2008/83/CE della Commissione: aggiornamento dei criteri di esame per alcune varietà di ortaggi

La direttiva interviene sulla direttiva 2003/91/CE, che a sua volta dà attuazione all'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE sulla commercializzazione delle sementi di ortaggi. L'obiettivo è allineare l'elenco delle specie orticole soggette a esame alle più recenti linee guida tecniche dell'UCVV/CPVO e dell'UPOV, così da assicurare uniformità negli esami per l'iscrizione nei cataloghi nazionali.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il fatto che la direttiva 2003/91/CE era stata adottata per garantire che le varietà inserite nei cataloghi nazionali fossero conformi ai protocolli dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi da esaminare e le condizioni minime dell'esame, ove tali protocolli fossero stati stabiliti. Per le specie non coperte da tali protocolli, la disciplina rinviava alle linee direttrici dell'UPOV. Poiché nel frattempo sono state adottate nuove linee direttrici e aggiornate quelle esistenti, si rende necessaria una modifica degli allegati tecnici.

Ambito di applicazione

La direttiva non introduce un nuovo regime sostanziale generale, ma modifica l'elenco delle specie orticole disciplinate dalla direttiva 2003/91/CE. Essa riguarda gli Stati membri nell'attuazione delle regole sugli esami delle varietà di ortaggi ai fini della commercializzazione delle sementi e dell'inserimento nei cataloghi nazionali. La distinzione centrale è tra:

  • specie che devono essere conformi ai protocolli di esame dell'UCVV/CPVO, elencate nell'allegato I;
  • specie che devono essere conformi alle linee direttrici UPOV, elencate nell'allegato II.

È prevista una regola transitoria per gli esami iniziati prima del 1º novembre 2008, per i quali può continuare ad applicarsi il testo previgente della direttiva 2003/91/CE.

Modifica degli allegati tecnici

L'articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II della direttiva 2003/91/CE. In concreto, l'allegato I aggiorna l'elenco delle specie soggette ai protocolli UCVV/CPVO, includendo, tra le altre, Allium cepa, Allium porrum, Allium sativum, Apium graveolens, Asparagus officinalis, Brassica oleracea, Brassica rapa, Capsicum annuum, Cichorium endivia, Cichorium intybus, Citrullus lanatus, Cucumis melo, Cucumis sativus, Cucurbita pepo, Cynara cardunculus, Daucus carota, Foeniculum vulgare, Lactuca sativa, Lycopersicon esculentum, Petroselinum crispum, Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum, Raphanus sativus, Solanum melongena, Spinacia oleracea, Valerianella locusta, Vicia faba e Zea mays.

L'allegato II aggiorna invece le specie sottoposte alle linee direttrici UPOV, tra cui Allium fistulosum, Allium schoenoprasum, Beta vulgaris, Brassica oleracea (cavolo laciniato), Brassica rapa (rapa), Cichorium intybus, Cucurbita maxima, Raphanus sativus (ramolaccio), Rheum rhabarbarum e Scorzonera hispanica.

Per entrambe le categorie, il testo richiama i riferimenti precisi dei protocolli o delle linee direttrici, con date e sigle, e indica che i testi completi sono consultabili sui siti web dell'UCVV/CPVO e dell'UPOV.

Disciplina transitoria

L'articolo 2 introduce una facoltà per gli Stati membri: per gli esami iniziati prima del 1º novembre 2008, essi possono continuare ad applicare la direttiva 2003/91/CE nella versione anteriore alla presente modifica. Si tratta di una misura di continuità amministrativa che evita la riapertura o l'adeguamento immediato di procedimenti già avviati.

Recepimento, applicazione e formalità nazionali

L'articolo 3 impone il recepimento entro il 31 ottobre 2008 mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Le nuove misure devono essere applicate dal 1º novembre 2008. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva.

La norma lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità solo sulla forma del riferimento alla direttiva nelle misure nazionali: esse devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dallo Stato membro.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per avvocati e commercialisti che assistano operatori del settore sementiero o enti nazionali competenti, la direttiva rileva soprattutto sotto il profilo tecnico-amministrativo: aggiorna i criteri di conformità varietale applicabili agli esami per l'iscrizione nei cataloghi nazionali e impone un rapido adeguamento delle procedure interne. Il contenuto è di natura essenzialmente armonizzatrice e tecnica, senza introdurre sanzioni o obblighi diretti per le imprese nel testo qui fornito.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati tecnici

L'articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II della direttiva 2003/91/CE con l'allegato della presente direttiva. L'effetto è l'aggiornamento dell'elenco delle specie e dei relativi standard tecnici di esame, in linea con i protocolli UCVV/CPVO e le linee direttrici UPOV più recenti.

Disciplina transitoria per gli esami già iniziati

L'articolo 2 consente agli Stati membri, per gli esami iniziati prima del 1º novembre 2008, di continuare ad applicare la direttiva 2003/91/CE nella versione anteriore alla modifica introdotta dalla presente direttiva. La norma lascia agli Stati membri una facoltà, non un obbligo, di mantenere il regime previgente per tali esami.

Termine di recepimento e applicazione

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 ottobre 2008 e di applicarle dal 1º novembre 2008. È inoltre richiesto l'invio immediato alla Commissione del testo delle misure nazionali e di una tavola di concordanza.

Riferimento alla direttiva nel diritto nazionale

Sempre l'articolo 3 prevede che, all'atto dell'adozione, le misure nazionali contengano un riferimento alla presente direttiva oppure siano corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 5 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Contenuto degli allegati tecnici

L'allegato I elenca le specie che devono essere conformi ai protocolli di esame dell'UCVV/CPVO, tra cui, a titolo esemplificativo, cipolla, porro, aglio, sedano, asparago, diverse Brassica, peperone, lattuga, pomodoro, cetriolo, melone, carota, fagioli, pisello, spinacio e granturco dolce/popcorn. L'allegato II elenca le specie che devono essere conformi alle linee direttrici UPOV, tra cui cipolletta, erba cipollina, bietola, barbabietola, cavolo laciniato, rapa, cicoria, zucca, ravanello, rabarbaro e scorzonera.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementi e materiale di moltiplicazionecommercio delle sementicataloghi varietaliarmonizzazione tecnica

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