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Ordinanza

Ordinanza n. 606/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Paola, Sezione Lavoro, n. 304/2022 del 6 ottobre 2022 (n. 1333/2018 R.G.).

Giustizia amministrativa202401952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Paola, Sezione Lavoro, n. 304/2022, quanto al pagamento della sorte capitale e degli interessi legali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Paola, Sezione Lavoro, n. 304/2022, relativa all'applicazione dei rispettivi decreti di ricostruzione di carriera. Nel corso del giudizio, a seguito di una precedente ordinanza istruttoria, l'amministrazione ha riferito che il MEF-Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza aveva comunicato l'avvenuto pagamento della sorte capitale spettante ai ricorrenti, trasmettendo i relativi lotti di lavorazione. L'amministrazione ha tuttavia precisato che dovevano ancora essere effettuate verifiche sulla liquidazione degli interessi legali, anche in relazione a decreti ingiuntivi notificati dalla parte ricorrente e non opposti, al fine di evitare duplicazioni di pagamento.

La decisione

Il TAR non ha ancora dichiarato cessata la materia del contendere né definito il giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto necessario acquisire la prova dell'integrale soddisfazione della pretesa dei ricorrenti, inclusi gli accessori e quindi gli interessi legali. Ha onerato l'amministrazione di fornire tale prova entro 60 giorni e ha fissato una nuova camera di consiglio per l'8 luglio 2026, riservando a tale udienza ogni ulteriore decisione, compresa l'eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo nel giudizio in corso.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito della disciplina degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito dei poteri istruttori esercitati dal TAR.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dichiara di avere eseguito solo la sorte capitale del comando giudiziale, il giudice può richiedere la prova dell'integrale soddisfazione anche degli accessori dovuti, quali gli interessi legali, prima di dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza presuppone l'integrale soddisfazione della pretesa azionata; la mera allegazione dell'avvenuto pagamento principale non è sufficiente se restano da verificare gli accessori o possibili pagamenti già eseguiti in forza di titoli ulteriori.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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