Cassazione Penale, Sentenza n. 36060/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cristello impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato riqualificato in art. 418 c.p. (concorso esterno in associazione mafiosa), aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente contestava in particolare l'elemento soggettivo e la qualificazione giuridica della condotta (sostenendo che la fornitura di schede telefoniche a Nunzia Cammareri rispondeva a esigenze personali della donna e non a finalità di agevolazione dell'associazione), nonché la gravità delle esigenze cautelari. In sede di cassazione è stato poi disatteso il motivo relativo alle esigenze cautelari perché il difensore ha rinunciato a tale motivo dopo la revoca della misura, insistendo solo sulla questione di diritto, vale a dire la qualificazione e la sussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la misura cautelare oggetto del ricorso era stata revocata e che non era stata fornita dal ricorrente una specifica e motivata manifestazione di interesse personale a mantenere il gravame in vista di un'eventuale azione di riparazione per ingiusta detenzione. Pertanto la Corte non ha esaminato il merito della ricostruzione sulla qualificazione del reato. Non sono state irrogate condanne per soccombenza né sanzioni pecuniarie, conformemente alla giurisprudenza consolidata.
Norme richiamate
art. 418 cod. pen.
Norma richiamata come riferimento alla fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa cui è stata riqualificata la condotta contestata
art. 416-bis cod. pen.
Richiamata per l'aggravante (agevolazione di associazione mafiosa) e per il contesto dell'associazione di tipo mafioso oggetto dell'indagine
art. 42 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza sulla corretta applicazione delle norme processuali in relazione alla qualificazione del fatto
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento agli oneri probatori e alla deduzione di fatti rilevanti per la qualificazione del reato
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamato come parametro per la censura sulla motivazione (vizi motivazionali, contraddittorietà, illogicità)
art. 568 comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al requisito dell'interesse ad impugnare (attualità e concretezza dell'interesse dell'indagato)
Giurisprudenza (Sez. U., Sez. 6 e pronunce indicate)
es. Sez. 6, Sent. n. 25859/2010; Sez. U., Sent. n. 7931/2010; Sez. U. n. 20/1996; Sez. U. n. 7/1997
Richiamati i principi consolidati secondo cui l'interesse ad impugnare è utilitaristico, concreto e attuale e può venire meno se la misura cautelare è stata revocata; per mantenere il ricorso attivo ai fini di una futura azione di riparazione è necessaria una specifica e motivata deduzione in tal senso
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene revocata durante il procedimento di cassazione, il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse salvo che il ricorrente dimostri concretamente di voler utilizzare la pronuncia favorevole per una futura azione di riparazione per ingiusta detenzione
- Per mantenere attivo un ricorso contro una misura cautelare già revocata è necessario formulare espressamente e motivatamente la volontà di ottenere la pronuncia anche ai fini del riconoscimento della riparazione, indicando il pregiudizio concreto derivante dal mancato accoglimento
- Le censure concernenti la qualificazione del reato (es. rilevanza dell'elemento soggettivo o dell'aggravante di agevolazione mafiosa) richiedono che la Corte di merito abbia motivato in modo non contraddittorio e logico le ragioni della ricostruzione; tuttavia la Corte di Cassazione, se il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, non entrerà nel merito
- La mera deduzione di vizi motivazionali o di travisamento probatorio non è sufficiente a mantenere l'interesse ad impugnare se l'effetto pratico dell'impugnazione (es. revoca della misura) è già conseguito e non è prospettata una esigenza concreta di utilizzo della pronuncia
- Quando si impugna una misura cautelare è strategico chiedere esplicitamente, se rilevante, che la pronuncia favorevole sia utilizzabile per fini risarcitori: in mancanza, il ricorso rischia l'inammissibilità qualora sopravvenga la perdita dell'effetto pratico dell'impugnazione
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