Cassazione Civile, Ordinanza n. 25391/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto infondato il rilievo di inammissibilità del ricorso, ha accolto il motivo di ricorso come manifestamente fondato, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, per un nuovo esame nel rispetto dei principi già consolidati in materia di buoni postali fruttiferi serie Q/P. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda la riscossione, nel dicembre 2017, di buoni fruttiferi postali emessi nel 1989 su moduli cartacei della precedente serie P e timbrati in entrambi i lati come serie Q/P. La Corte d’appello aveva accolto la domanda del sottoscrittore, condannando l’emittente al pagamento della somma residua di euro 27.687,76 oltre accessori, ritenendo che, per il periodo dal ventesimo al trentesimo anno, dovessero applicarsi gli interessi più favorevoli della serie P, valorizzando il rapporto civilistico e il principio di tutela dell’affidamento. Nel ricorso per cassazione l’emittente ha dedotto un solo motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione del d.P.R. n. 156 del 1973 e del d.m. 13 giugno 1986, sostenendo che la disciplina applicabile imponeva di riferire il titolo alla nuova serie Q/P e che, comunque, le clausole aggiunte mediante timbro prevalgono su quelle precedentemente stampate, incompatibili con esse. È stata inoltre esaminata e respinta l’eccezione di inammissibilità per mancata produzione della procura notarile, poiché l’atto notarile richiamato risultava depositato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 156 del 1973, art. 173
Rileva quale base normativa della disciplina dei buoni postali fruttiferi di nuova emissione e della possibile integrazione del contenuto del titolo mediante il richiamo al decreto ministeriale applicabile.
d.P.R. n. 156 del 1973
È richiamato come fonte della disciplina dei buoni postali fruttiferi e del problema interpretativo relativo alla serie del titolo e ai tassi applicabili.
d.m. 13 giugno 1986
Costituisce il decreto ministeriale richiamato per la determinazione dei tassi della serie Q/P e dei rendimenti applicabili al periodo controverso.
art. 1342, comma 1, c.c.
Nei moduli predisposti per regolare uniformemente rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte quando siano incompatibili con esse.
Massime di principio
- In tema di buoni postali fruttiferi emessi su moduli della serie precedente e timbrati per la nuova serie, l’operazione materiale di timbratura non integra di per sé una manifestazione di volontà negoziale idonea a far prevalere i rendimenti della serie originaria per i periodi successivi non coperti dalla nuova disciplina.
- Quando il titolo presenta una stampigliatura sostitutiva della precedente tabella dei rendimenti, l’interpretazione deve considerare il testo del titolo nel suo complesso e non isolare singole indicazioni eventualmente residue o ambigue.
- Nei moduli contrattuali predisposti unilateralmente, le clausole aggiunte o sostitutive incompatibili prevalgono sulle previsioni stampate in precedenza.
- In presenza di una espressione incompleta o ambigua della volontà negoziale sui rendimenti dei buoni postali di nuova emissione, il contenuto del titolo può essere integrato mediante il richiamo alla disciplina normativa e al decreto ministeriale applicabile.
- Il principio di tutela dell’affidamento non può essere invocato per attribuire al possessore del titolo rendimenti non coerenti con la serie effettivamente emessa e con la disciplina applicabile al buono timbrato Q/P.
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