Sentenza n. 9981/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento della determinazione dirigenziale Rep. QI/167/2025 del 24/01/2025, Prot. QI/16940/2025 del 24.01.2025, notificata al ricorrente il 17.03.2025 con cui viene respinta l’istanza di condono edilizio presentata in data 10.12.2004, prot. UCE 0/574222 Sot. 0, per l’avvenuta realizzazione di opere abusive in Roma, Via Gorlago, 65; del preavviso di rigetto prot. UCE QI/205923 comunicato il 21.11.2023; della Relazione di valutazione delle osservazioni prot. QI/18997 del 29.01.2024, non comunicata al ricorrente e avverso la quale si fa riserva di motivi aggiunti; della Disposizione di Roma Capitale prot. 83702/2012, di contenuto sconosciuto, con riserva di motivi aggiunti; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, con riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un ampliamento abusivo di 79,71 mq e 259,66 mc, oltre al preavviso di rigetto e agli atti endoprocedimentali connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di condono edilizio presentata nel 2004 per un ampliamento abusivo di un immobile sito in Roma, sostenendo che l’opera, pur avendo una volumetria di 259,66 mc, rientrasse nel limite del 20% della volumetria preesistente. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), l.r. Lazio n. 12/2004, in relazione all’art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, nonché degli artt. 12 e 14 delle preleggi, sostenendo che i limiti volumetrici dovessero essere considerati alternativi e non cumulativi. Ha inoltre dedotto erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. Con il secondo motivo ha sostenuto che lo scostamento dal limite di 200 mc, pari a 59,66 mc, fosse irrilevante e non lesivo dei valori urbanistici, contestando anche la perdurante applicabilità della giurisprudenza costituzionale sul carattere assoluto del limite di cubatura; ha dedotto, altresì, illogicità e contraddittorietà manifeste. Con il terzo motivo ha lamentato la lesione del legittimo affidamento e della certezza del diritto, nonché erroneità, illogicità, contraddittorietà e manifesta ingiustizia, in ragione dell’interpretazione restrittiva adottata dall’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha ritenuti infondati, affermando che l’art. 2, comma 1, lett. a), l.r. Lazio n. 12/2004 costituisce una norma di chiusura e inderogabile nella parte in cui stabilisce il limite massimo di 200 mc di volumetria condonabile. Il superamento di tale soglia, nella specie pari a 259,66 mc, è sufficiente a giustificare il diniego di condono, indipendentemente dal rispetto dell’ulteriore limite percentuale riferito alla volumetria preesistente e dall’entità dello scostamento. Il terzo motivo è stato anch’esso respinto: in materia edilizia la tutela dell’affidamento del privato è marginale e indiretta e, comunque, non risultava alcuna lesione, poiché la giurisprudenza amministrativa aveva costantemente interpretato il limite di 200 mc come cogente e inderogabile, in coerenza con la volontà legislativa di limitare la sanabilità degli abusi in rapporto alla loro oggettiva entità e alla lesione dei valori urbanistici. Il diniego comunale è stato quindi ritenuto legittimo. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. a), l.r. Lazio n. 12/2004
limite massimo di volumetria di 200 mc assoggettabile a sanatoria
La disposizione è una norma di chiusura, cogente e inderogabile: il superamento del limite di 200 mc impedisce di per sé il condono.
art. 35 l.r. Lazio n. 18/2004
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina regionale dei limiti volumetrici del condono.
art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Il ricorrente ne ha invocato una lettura secondo cui i limiti volumetrici sarebbero alternativi; il TAR ha invece ritenuto decisiva la portata inderogabile del limite regionale di 200 mc.
sentenza Corte costituzionale n. 302/1996
Richiamata per il principio secondo cui il limite di cubatura ha carattere assoluto e inderogabile ed è correlato all’entità dell’abuso e alla lesione dei valori urbanistici.
sentenza Corte costituzionale n. 196/2004
Richiamata per la stretta connessione tra la disciplina del terzo condono e quella dei precedenti condoni.
Massime di principio
- Il limite volumetrico di 200 mc previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), l.r. Lazio n. 12/2004 è una soglia massima inderogabile per la sanabilità degli abusi edilizi; il suo superamento giustifica di per sé il diniego di condono.
- Il rispetto del limite percentuale rapportato alla volumetria preesistente non consente di superare il distinto limite assoluto di 200 mc previsto dalla disciplina regionale, che opera quale condizione autonoma e cogente di condonabilità.
- L’entità dello scostamento dal limite massimo di cubatura non è rilevante: anche il superamento parziale della soglia impedisce il rilascio del condono, senza che l’amministrazione debba dimostrare una specifica ulteriore lesione dei valori urbanistici.
- In materia di condono edilizio, il legittimo affidamento del privato riceve una tutela marginale e indiretta e non può fondarsi su un’interpretazione contrastante con una disciplina legislativa chiara e con un orientamento giurisprudenziale consolidato circa l’inderogabilità del limite volumetrico.
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