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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45937/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della applicazione della pena concordata (art. 444 c.p.p.) per omicidio stradale (art. 589-bis) con contestazione della revoca della patente come sanzione amministrativa accessoria. Il ricorrente deduceva: (I) contraddittorietà della motivazione in relazione alla colpa esclusiva, alla velocità e ai dati di ebbrezza; (II) violazione del principio ne bis in idem per la sovrapposizione della sospensione cautelare prefettizia e della revoca giudiziale; (III) illegittimità costituzionale dell'art. 222 c.d.s. comma 2-bis per disparità di trattamento e violazione degli artt. 3 e 27 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.88/2019 che consente al giudice di applicare la revoca della patente in presenza delle aggravanti previste (es. guida in stato di ebbrezza). Dato il carattere obbligatorio della sanzione accessoria nelle ipotesi aggravate di omicidio stradale, il giudice di merito non aveva obbligo di motivare ulteriormente la necessità della revoca. Le questioni sul ne bis in idem e sulla costituzionalità dell'art. 222 c.d.s. sono state ritenute eccentriche o manifestamente infondate, atteso che la revoca amministrativa è considerata non 'sostanzialmente penale' secondo la giurisprudenza comunitaria e di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)

    Regime che consente l'applicazione della pena concordata; utilizzato come titolo del procedimento impugnato

  • art. 589-bis c.p.

    Reato contestato al ricorrente; in presenza delle aggravanti di guida in stato di ebbrezza comporta l'obbligatorietà della revoca della patente come sanzione amministrativa accessoria

  • art. 222 codice della strada

    comma 2, comma 2-bis, comma 3-bis

    Disciplina delle sanzioni accessorie sulla patente; la giurisprudenza e la Corte Costituzionale hanno chiarito che, nei casi aggravati di omicidio stradale, la revoca è obbligatoria e la sospensione non è applicabile

  • art. 186 comma 2 lett. b) cod. strada

    guida in stato di ebbrezza (circostanza aggravante)

    Circostanza aggravante che, se sussistente, giustifica la sanzione accessoria della revoca ai sensi della normativa richiamata

  • art. 50 Carta europea dei diritti fondamentali / art. 4 protocollo 7 CEDU

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la violazione del divieto di doppia punizione; la Corte ha ritenuto che la coesistenza di un provvedimento amministrativo cautelare e di una sanzione amministrativa accessoria irrogata in sede penale non integra, di per sé, il ne bis in idem secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo

  • Corte costituzionale sent. n. 88/2019

    dichiarazione di illegittimità parziale art. 222 cod. strada (relativa alla possibilità di sospendere la patente anche in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.)

    Principio utilizzato dalla Corte di cassazione per affermare che, pur consentendo in certi casi la sospensione in alternativa alla revoca, la revoca resta obbligatoria quando ricorrono le aggravanti previste dall'art. 589-bis

  • art. 616 cod. proc. pen.

    versamento alla Cassa delle ammende

    Norma che autorizza la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile e non si rileva assenza di colpa

Massime di principio

  • Se in un patteggiamento il reato è omicidio stradale con aggravanti rilevanti (es. guida in stato di ebbrezza oltre le soglie previste), il giudice è obbligato ad applicare la revoca della patente come sanzione amministrativa accessoria; la sospensione è esclusa salvo che non manchino le aggravanti richiamate
  • La sospensione cautelare della patente disposta dall'autorità amministrativa (Prefetto) non impedisce che, in sede penale, venga poi irrogata la revoca: la sovrapposizione non configura automaticamente ne bis in idem secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza di legittimità
  • Quando la legge prevede una sanzione accessoria obbligatoria, il giudice di merito non ha l'obbligo di motivare dettagliatamente la scelta di applicare quella sanzione, perché la scelta è espressa dalla norma
  • Nelle impugnative che si fondano su censure incompatibili con pronunce costituzionali o con consolidata giurisprudenza di legittimità, il rischio di inammissibilità è alto: è preferibile articolare i motivi su profili non già pacificamente decisi dalla Corte costituzionale o dalla Cassazione
  • Distinguere sempre tra la revoca della patente (provvedimento amministrativo/effetto accessorio) e il divieto di conseguimento di una nuova patente per 15 anni: la formulazione normativa può generare fraintendimenti sulla durata della 'revoca' rispetto al divieto di ottenere nuova patente

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