Cassazione Penale, Sentenza n. 14804/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per detenzione illegale di arma clandestina, caricatore e silenziatore e per ricettazione. L'arma era stata trovata nascosta nel tronco di un ulivo su un fondo formalmente intestato alla nipote ma ritenuto nella materiale disponibilità dell'indagato. Il ricorrente contestava la valutazione della disponibilità del fondo e la qualificazione degli indizi (sostenendo la presenza di altri familiari, operai e la possibilità di terzi di occultare l'arma) e censurava la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, essendo incensurato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il primo perché il giudice di merito aveva valutato coerentemente e logicamente gli indizi che atribuivano all'indagato la disponibilità esclusiva dell'area e quindi la detenzione dell'arma; il secondo perché la valutazione del pericolo di reiterazione era adeguatamente motivata con riferimento alla vicinanza dell'indagato ad ambienti in grado di rifornirlo di armi e alla necessità di prevenire il rischio concreto e prossimo. Conseguentemente il provvedimento cautelare è rimasto confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base procedurale dell'intervento del Tribunale in sede di riesame delle misure cautelari; la conferma del provvedimento GIP è stata valutata nel rispetto delle forme previste.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte ribadisce che il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale; nel caso è stato ritenuto sussistente in ragione della vicinanza dell'indagato ad ambienti criminali e della possibilità di procurarsi armi al di fuori dei canali legali, giustificando la misura cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo prova dell'assenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, come richiamato dalla giurisprudenza costituzionale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata quale parametro per escludere l'automatismo della non condanna alla Cassa delle ammende: la condanna è comunque disposta salvo che non risulti l'assenza di profili di colpa nell'aver proposto il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La contestazione della disponibilità di un'area o di un bene, quando il giudice di merito ha fornito motivazione logica e basata su elementi concreti, è difficilmente rilevabile in sede di legittimità: la Cassazione non rivede i fatti se la valutazione è coerente.
- Il ritrovamento di un'arma in un luogo sotto la materiale disponibilità di una persona costituisce un indizio forte di detenzione e può giustificare misure cautelari, salvo elementi probatori chiari a favore dell'indagato.
- Per l'applicazione della misura cautelare per pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) è richiesta una prognosi concreta e attuale: l'assenza di precedenti penali non esclude automaticamente la sussistenza del pericolo se emergono elementi che indicano contatti con ambienti criminosi o facilità di procurarsi armi.
- Nelle impugnazioni cautelari la semplice riproposizione di elementi già valutati in sede di merito non costituisce nuovo motivo se non è accompagnata da elementi nuovi e rilevanti.
- Chi propone ricorso manifestamente infondato o inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese e a somme alla Cassa delle ammende, a meno che non dimostri l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14565/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14568/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14569/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14571/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14574/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14576/2023 del 06/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →