Cassazione Penale, Sentenza n. 7170/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bovisio era stato condannato dal Tribunale di Bergamo per guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 30/4/1992, n. 285) con tasso alcolemico 1,18 g/l e aggravante oraria (dopo le 22:00 e prima delle 7:00). Con ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, ha dedotto tre motivi tra cui la mancata dichiarazione dell'estinzione del reato per prescrizione, la condanna per fatto diverso da quello indicato nel capo di imputazione e l'omesso regolare accertamento della responsabilità penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente infondati i motivi e, constatato che il termine di prescrizione è decorso l'8 luglio 2024, ha pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha inoltre precisato che la prescrizione rende superfluo ogni approfondimento di merito e che non sussistono le condizioni per una pronuncia di assoluzione di merito ex art. 129, comma 2 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186
Norma incriminatrice applicata in primo e secondo grado: guida in stato di ebbrezza. Nel caso specifico la condanna era basata su tasso alcolemico di 1,18 g/l e su un'aggravante temporale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti nella enunciazione dei motivi di ricorso e per la modalità di esposizione delle doglianze in cassazione
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Citato in relazione alla possibilità di pronunciare un'assoluzione di merito da parte della Cassazione; la Corte ha ritenuto che le condizioni per una pronuncia di assoluzione ex art. 129, comma 2, non ricorressero
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che, quando esiste una causa di estinzione del reato, non rilevano in sede di legittimità eventuali nullità che impongano rinvio al giudice di merito, per il principio di immediata applicabilità della causa estintiva
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettannanti)
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275-01
Richiamata per ribadire che, in presenza di una causa di estinzione del reato (prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata e per la precisazione sui limiti della 'constatazione' che può portare all'assoluzione
Massime di principio
- Se al momento della decisione della Cassazione è intervenuta la prescrizione, la Corte deve dichiarare l'estinzione del reato e può annullare senza rinvio la sentenza impugnata, senza esaminare nel merito le questioni sostanziali o le eventuali nullità
- La prescrizione, se già maturata e accertata in Cassazione, ha efficacia immediata e sopravanza l'esigenza di rinviare questioni di merito al giudice di merito
- Per ottenere in Cassazione un'accoglienza che comporti l'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2 c.p.p., devono emergere circostanze tali da rendere manifesto l'errore del giudice di merito; in mancanza, e se la prescrizione è maturata, la soluzione sarà l'annullamento per estinzione del reato
- Le eccezioni procedurali o di nullità sollevate dal ricorrente possono rimanere prive di rilievo se l'accertamento della prescrizione rende il riesame di tali questioni superfluo
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare con precisione il decorso dei termini di prescrizione (eventuali interruzioni, sospensioni, date di riferimento) e documentare tempestivamente la relativa eccezione in sede di gravame e/o in Cassazione
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