Cassazione Civile, Ordinanza n. 12316/2026 del 02/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società fornitrice)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di fornitura di energia elettrica nei confronti di un consorzio, relativo a corrispettivi per somministrazione di energia elettrica. Il consorzio ha prima opposto questioni di nullità della notifica del decreto e di incompetenza territoriale, ma il Tribunale di Bologna ha confermato il decreto ingiuntivo; la Corte d’appello ha respinto l’impugnazione. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma, dopo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. e la fissazione dell’adunanza camerale, ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. La Corte, senza esaminare i motivi, ha preso atto della rinuncia rituale e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione; ha inoltre escluso la condanna ex art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di estinzione per rinuncia e non di rigetto o inammissibilità/improcedibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia rituale al ricorso, accettata dalla controricorrente. Ha ritenuto legittima la rinuncia anche dopo la richiesta di decisione conseguente alla proposta di definizione accelerata, richiamando l’art. 390 c.p.c. e l’art. 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, in applicazione dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, in quanto misura eccezionale applicabile solo nei casi tipizzati di impugnazione rigettata, inammissibile o improcedibile. Ha altresì escluso ogni condanna ex art. 96 c.p.c. per la preclusione derivante dalla declaratoria di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
primo, secondo e terzo comma
La rinuncia al ricorso è compatibile con la sequenza procedimentale attivata dalla proposta di definizione accelerata e dalla successiva richiesta di decisione; la sopravvenuta rinuncia produce l’estinzione del giudizio senza applicazione del terzo comma della norma.
È richiamato quale rito camerale di trattazione del ricorso in sede di legittimità, nel cui ambito la rinuncia è stata depositata prima dell’adunanza.
sino alla data dell’adunanza camerale
La rinuncia al ricorso per cassazione è possibile e rituale fino alla data dell’adunanza camerale, anche se la parte aveva prima chiesto la decisione dopo proposta di definizione accelerata.
primo comma; secondo comma; quarto comma
La rinuncia rituale determina l’estinzione del giudizio di cassazione; in tale ipotesi il regime delle spese è regolato dalla norma e non si applicano ulteriori statuizioni incompatibili con l’estinzione.
La Corte esclude la condanna per პასუხისმგabilità aggravata nel giudizio estinto per rinuncia, ritenendo preclusa l’applicazione diretta della norma in tale sede.
In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non si provvede sulle spese di lite secondo la regola richiamata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è ammissibile sino alla data dell’adunanza camerale anche quando, dopo una proposta di definizione accelerata, la parte abbia richiesto la decisione del ricorso: non vi è incompatibilità automatica tra i due comportamenti processuali.
- La rinuncia rituale al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità e assorbe lo scrutinio dei motivi di ricorso.
- Alla declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non può normalmente seguire la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., poiché tale valutazione è incompatibile con il rilievo estintivo immediato della rinuncia.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione: non si applica all’estinzione per rinuncia, essendo riferito ai soli casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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