Cassazione Civile, Ordinanza n. 14628/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune ha recuperato la maggiore ICI per l'annualità 2012 su un'area di proprietà della contribuente, qualificata dall'ente come edificabile e valorizzata secondo il valore venale in comune commercio. La contribuente ha contestato davanti ai giudici tributari la legittimità dell'atto e la motivazione dell'accertamento, sostenendo che l'area non fosse realmente edificabile o lo fosse solo in parte, per la presenza di destinazioni a verde pubblico e di vincoli che ne compromettevano le potenzialità edificatorie; ha inoltre censurato il criterio di stima adottato dal Comune, ritenuto basato su terreni non omogenei e su una motivazione/istruttoria carente. In cassazione ha proposto cinque motivi: 1) violazione delle norme ICI sulla nozione di area fabbricabile, assumendo che l'edificabilità dovesse escludersi in mancanza di concrete potenzialità edificatorie; 2) omessa o insufficiente motivazione, e violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, per mancata esplicitazione del procedimento estimativo e per uso di parametri non omogenei; 3) questione di legittimità costituzionale delle norme interpretative sull'ICI per contrasto con artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost.; 4) richiesta di disapplicazione della normativa interna e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per asserito contrasto con la Carta di Nizza; 5) dedotta violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU per asserito effetto espropriativo della tassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi primo, secondo, terzo, quarto e quinto: quanto alla nozione di area edificabile ai fini ICI, ha ribadito che l'inserimento del terreno nel PRG è sufficiente a integrare il presupposto impositivo, mentre la concreta incidenza dei vincoli e delle residue potenzialità edificatorie rileva soltanto nella quantificazione del valore imponibile; quanto alla motivazione dell'accertamento, ha reputato corretta la valutazione dei giudici di merito e ha escluso che le doglianze della contribuente si traducano in un ammissibile vizio di legittimità, risolvendosi invece in una richiesta di rivalutazione del merito; ha dichiarato manifestamente infondate le censure di costituzionalità, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale e la ragionevolezza del criterio del valore venale; ha negato i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, rilevando la genericità della dedotta incompatibilità con la Carta di Nizza; ha infine escluso la violazione del Protocollo n. 1 CEDU, osservando che il prelievo fiscale non integra un'espropriazione e che non è stato dimostrato un onere sproporzionato o eccessivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992
Ai fini ICI, l'area è edificabile quando tale qualificazione emerge dallo strumento urbanistico generale; l'edificabilità rileva come presupposto dell'imposta, non solo come indice del valore imponibile.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
È richiamato in combinato disposto con le norme interpretative sull'ICI per definire il presupposto impositivo delle aree fabbricabili.
art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006
Norma di interpretazione autentica che conferma la rilevanza, ai fini ICI, della qualificazione urbanistica dell'area nel PRG anche prima degli strumenti attuativi.
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005
Norma interpretativa autentica che afferma la fabbricabilità ai fini ICI in presenza dell'inclusione dell'area nel piano regolatore generale adottato dal Comune.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
Per le aree fabbricabili il valore imponibile va determinato in base al valore venale in comune commercio, tenendo conto di zona, indice edificatorio, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato.
art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 446/1997
È richiamato per affermare che l'eventuale rimborso per anni pregressi in caso di variazioni urbanistiche è rimesso alla scelta del Comune.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non per contestare l'insufficienza o la diversa valutazione delle prove.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è dovuto automaticamente; può essere negato quando la questione è manifestamente inammissibile o infondata o quando la motivazione del diniego sia espressa o implicitamente desumibile.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
"Ogni persona fisica e giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni..."
La tassazione non integra di per sé una privazione della proprietà; occorre verificare se l'onere fiscale sia sproporzionato o imponga un sacrificio eccessivo, circostanza che nel caso concreto non è stata dimostrata.
art. 3 Cost.
La disciplina ICI sulle aree edificabili non viola il principio di eguaglianza, poiché la differenza di valore tra aree con diversa potenzialità edificatoria è considerata nel criterio legale di determinazione della base imponibile.
art. 36 Cost.
La Corte ritiene la norma costituzionalmente inconferente rispetto al regime fiscale in esame.
art. 38 Cost.
La Corte ritiene la norma costituzionalmente inconferente rispetto al regime fiscale in esame.
art. 42 Cost.
Il pagamento dell'ICI non costituisce espropriazione di beni; il diritto di proprietà non risulta leso in senso costituzionale dal solo prelievo tributario.
art. 53 Cost.
La potenzialità edificatoria del terreno è indice di capacità contributiva e il valore venale di mercato è criterio idoneo a misurare il prelievo in modo coerente con tale principio.
Massime di principio
- In materia di ICI, l'edificabilità dell'area ai fini del presupposto impositivo si desume dall'inclusione del terreno nel piano regolatore generale adottato dal Comune, senza che siano necessari l'approvazione regionale o gli strumenti urbanistici attuativi.
- Le concrete potenzialità edificatorie, i vincoli di destinazione e lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici incidono sulla quantificazione del valore venale dell'area, ma non escludono di per sé la natura edificabile del suolo ai fini dell'imposta.
- Per le aree fabbricabili la base imponibile va determinata secondo i parametri legali dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992; contestazioni generiche sul metodo estimativo che mirino a una diversa valutazione del bene non integrano un vizio di legittimità se il giudice di merito ha esaminato la questione.
- In cassazione il vizio di motivazione non consente una rivalutazione del merito o delle prove: è censurabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo, non la mera insufficienza argomentativa o la preferenza per una diversa stima.
- Le questioni di legittimità costituzionale e quelle di compatibilità euro-unitaria della disciplina fiscale sono infondate se la norma è già stata ritenuta conforme ai parametri evocati e se la doglianza è formulata in modo generico, senza indicare un effettivo contrasto interpretativo rilevante.
- Il prelievo tributario su un bene non integra, di regola, una violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, salvo che il contribuente dimostri che l'onere imposto sia irragionevole, sproporzionato o tale da compromettere in modo apprezzabile la sostanza del diritto di proprietà.
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