Cassazione Penale, Sentenza n. 2591/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava due gruppi di censure: 1) Violazione di legge con riferimento all'udienza dell'11 maggio 2020 e al computo della sospensione dei termini/processo e della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale Covid-19; sosteneva di non aver ricevuto la notifica per quell'udienza e quindi che la Corte di appello aveva erroneamente rifiutato l'eccezione di prescrizione. 2) Vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo all'accertamento di chi fosse alla guida del motoveicolo: censurava la mancata valutazione delle argomentazioni difensive circa l'indebita utilizzazione di presunte dichiarazioni spontanee rese dall'imputato (art. 350 cod. proc. pen.) e sosteneva che gli agenti avessero tenuto un comportamento arbitrario tali da integrare la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen.; lamentava inoltre che la Corte d'appello si fosse limitata a rinviare senza motivare alla sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la sospensione dei termini e della prescrizione prevista dai decreti emergenziali (d.l. n.18/2020 e successive proroghe) richiedesse che fosse stata effettivamente fissata e notificata un'udienza nel periodo sospeso: la sospensione operava dal 9 marzo al 11 maggio 2020 a prescindere dalla fissazione di una singola udienza. Sul secondo motivo ha ritenuto le censure manifestamente infondate e ripetitive: la Corte d'appello ha valutato correttamente che, anche assumendo incertezza circa la guida, non sussisteva l'arbitrarietà qualificata degli operanti necessaria per la configurabilità della scriminante dell'art. 393-bis. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti di ammissibilita del ricorso in cassazione
Il ricorso è valutato nei limiti di legge; l'impugnazione deve rispettare i limiti e i termini procedurali indicati dalla normativa attuativa
art. 601 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla censura per violazione di legge; utilizzata per inquadrare i motivi dedotti dal ricorrente
art. 350 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato agli operanti nell'ambito di indagini possono essere inutilizzabili se non acquisite secondo le modalità probatorie previste; la Corte ha ritenuto che tali dichiarazioni, se non correttamente documentate nel fascicolo, non possano sorreggere la decisione
art. 393-bis cod. pen.
scriminante per comportamento arbitrario del pubblico ufficiale
La scriminante richiede un'aggressione ingiustamente persecutoria dell'attivita del pubblico ufficiale, che ecceda arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni; una mera illegittimità dell'atto non è sufficiente per farla configurare
d.l. 18/2020 (decreto 'Cura Italia')
disponeva la sospensione delle udienze e dei termini dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (poi prorogato)
La sospensione dei termini e della prescrizione prevista dalla normativa emergenziale opera per il periodo indicato a prescindere dalla fissazione o notifica di una specifica udienza; pertanto il computo della prescrizione deve tenerne conto anche se non vi era notifica di udienza per l'imputato
d.l. 8 aprile 2020, n. 23
proroga del periodo di sospensione fino all'11 maggio 2020
Ha esteso il periodo di sospensione dei termini/processo e della prescrizione già previsto dal d.l. 18/2020
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
regole sulla trattazione scritta del procedimento
Consente la trattazione scritta dei procedimenti in determinati casi collegati alla normativa emergenziale; qui la trattazione scritta è stata disposta in mancanza di richiesta di discussione orale
d.l. 23 luglio 2021, n. 105, conv. L. 16 settembre 2021, n. 126
modifica dei termini di vigenza per la trattazione scritta
Ha modificato i termini relativi alla regola sulla trattazione scritta in epoca di emergenza
art. 616 cod. proc. pen.
condanna alle spese per ricorso inammissibile
Prevede le conseguenze economiche per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
principi sul procedimento relativo alla Cassa delle ammende
Consente al giudice di disporre, anche in assenza di colpa grave, un contributo equitativo alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile, evitando comunque sanzioni arbitrarie
Massime di principio
- La sospensione dei termini processuali e della prescrizione disposta per motivi emergenziali opera per l'intero periodo previsto dalla norma anche se non è stata fissata o notificata una specifica udienza a una delle parti; pertanto, in simili contesti la prescrizione va computata tenendo conto della sospensione generale
- Le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato agli agenti durante le indagini sono suscettibili di inutilizzabilità se non registrate o acquisite secondo le modalità previste; il loro utilizzo in giudizio richiede attenzione documentale e rispetto delle garanzie procedurali (art. 350 cod. proc. pen.)
- Per far valere l'esimente ex art. 393-bis cod. pen. occorre dimostrare che l'azione del pubblico ufficiale sia stata non solo illegittima ma ingiustamente persecutoria e arbitrariamente eccedente le attribuzioni; una condotta meramente illegittima non integra la scriminante
- I motivi ripetitivi o manifestamente infondati in cassazione sono efficacemente rilevati dalla Corte e portano all'inammissibilità del ricorso, con possibile condanna alle spese e misura equitativa alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
- La Corte d'appello, quando fornisce argomentazioni adeguate e non viziabili in cassazione, non viene rimossa: le critiche di merito già risolte in sede di appello sono difficili da rimettere in discussione in cassazione se la motivazione appare immune da vizio di diritto
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