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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36039/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente propone tre motivi: (1) vizio di motivazione/contraddittorietà e travisamento dei fatti (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), sostenendo che non vi fu violenza finalizzata all'appropriazione e che la condotta andrebbe derubricata a furto perché la colluttazione servì solo a liberarsi dalla presa e la successiva resistenza è una condotta autonoma; (2) mancata acquisizione, malgrado autorizzazione, delle immagini delle telecamere ritenute prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.); (3) presunta contraddittorietà della valutazione della corte circa l'ammissione della restituzione del portafoglio, usata per valutare la capacità dell'imputato ma poi negata nella valutazione della rapina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico, ripetitivo e privo della specificità richiesta, e manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la stretta connessione temporale e funzionale tra la colluttazione per la sottrazione e la successiva violenza finalizzata all'evasione, giustificando la qualificazione come rapina. Il secondo motivo è stato escluso perché introdotto per la prima volta in Cassazione (novum), violando la catena devolutiva; perciò è inammissibile ai sensi degli artt. 606, comma 3 e 609, comma 2 c.p.p. Il terzo motivo è risultato confuso e manifestamente infondato: non sussiste contraddizione nella motivazione della sentenza di merito. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Norma invocata dal ricorrente per dedurre contraddittorietà/illogicità della motivazione; la Corte l'ha ritenuta inapplicabile in quanto i motivi sono risultati generici e non specifici.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d)

    Richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata acquisizione di una prova decisiva (registrazioni video); la Corte ha escluso il motivo come novum introdotto in Cassazione.

  • art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., lett. c)

    Richiamati per richiedere la specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha confermato che la mancanza di specificità rende il motivo generico e inammissibile.

  • art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 609 c.p.p., comma 2

    Applicati per escludere motivi di fatto o di diritto introdotti per la prima volta in Cassazione (novità), in quanto violano la catena devolutiva; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per questo motivo.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di ammenda in caso di ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

  • art. 610 c.p.p., comma 5 e art. 611 c.p.p., comma 1-bis

    Norme processuali richiamate in relazione alla trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti: la decisione è stata adottata in tale modo essendo mancata richiesta di trattazione orale nei termini.

Massime di principio

  • La Cassazione respinge ricorsi formulati in modo generico o ripetitivo: i motivi devono avere la specificità e l'argomentazione prevista dagli artt. 581 e 591 c.p.p.
  • Non si possono introdurre in Cassazione 'novità' fattuali o probatorie non sollevate al grado precedente: tali questioni vengono dichiarate inammissibili per violazione della catena devolutiva (art. 606, comma 3; art. 609, comma 2 c.p.p.).
  • La qualificazione di rapina può essere confermata quando esiste una connessione temporale e funzionale tra la sottrazione e la violenza successiva finalizzata all'impunità o alla fuga; non è ammessa una parcellizzazione artificiosa delle condotte quando risultano strettamente collegate.
  • L'ammissione di fatti da parte dell'imputato (es. restituzione del maltolto) non determina automaticamente contraddizioni nella motivazione se la sentenza valuta la totalità delle prove e trae la responsabilità anche da altre fonti probatorie.
  • Ricorsi manifestamente infondati o formulati in colpa possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e l'ammenda stabilita dall'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare con cura la fondatezza delle censure prima di promuovere ricorso.
  • Se si ritiene decisiva una prova (es. immagini video), occorre sollevarne la mancata acquisizione tempestivamente nei gradi di merito e documentare l'effettiva disponibilità/ostruzione: l'omessa contestazione nei precedenti gradi può precluderne la valutazione in Cassazione.

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