Sentenza del 25/03/2015 n. 2848 - Comm. Trib. Prov. Milano
CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICAZIONE - TERMINE - DECADENZA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tardiva notificazione comporta la decadenza del concessionario dal potere di riscuotere le somme mediante quella cartella. La pretesa è quindi inefficace e la cartella deve essere annullata, salvo eventuali ulteriori e diversi titoli di riscossione validamente azionati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della cartella di pagamento perché notificata oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 25, comma 1, lett. a), del d.P.R. 602/1973. Poiché la cartella riguardava redditi relativi all'anno 2006, avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2010, ossia entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Norme richiamate
Art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. 602/1973
La cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Il termine ha natura decadenziale: se la cartella non viene notificata entro la scadenza prevista, il concessionario perde il potere di procedere alla riscossione mediante quella cartella.
Massime di principio
- I termini per la notifica delle cartelle di pagamento devono essere verificati con riferimento all'anno di presentazione della dichiarazione e non semplicemente all'anno cui si riferiscono i redditi.
- Il termine previsto dall'art. 25 del d.P.R. 602/1973 è decadenziale; una notifica tardiva può determinare l'annullamento della cartella.
- Per redditi relativi al 2006, nel caso descritto, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2010.
- La verifica della tempestività richiede di accertare la data effettiva di perfezionamento della notifica e l'eventuale applicabilità di discipline speciali o proroghe.
- La decadenza della cartella non esclude automaticamente ogni possibile pretesa tributaria, ma impedisce la riscossione attraverso un atto notificato oltre il termine previsto.
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