Cassazione Penale, Sentenza n. 36899/2023 del 06/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere (poi sostituita con arresti domiciliari) applicata a Stocchi nell'ambito di un'indagine per associazione a delinquere finalizzata a traffico organizzato di rifiuti, reati tributari e riciclaggio. Stocchi è indagato come presunto organizzatore/promotore e referente delle società legate a Casile Antonio e Camastra Giovanni, con responsabilità nella gestione documentale e nella ricezione di denaro contante per riconsegna a Rullo Maurizio e altri. Il ricorso contestava: 1) violazione del principio di parità tra accusa e difesa (art. 111 Cost.) per mancato accesso a registrazioni audio di intercettazioni e all'interrogatorio di Rullo; 2) vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, con eccessiva valorizzazione di nuove produzioni e dichiarazioni di coindagati senza considerare dichiarazioni favorevoli a Stocchi; 3) violazione dell'art. 416 c.p. perché mancavano elementi per qualificare Stocchi come promotore/organizzatore e per dimostrare l'affectio societatis; 4) carenza della motivazione sulle esigenze cautelari e sulla loro attualità, dato che l'ultima condotta rilevante risaliva al 2020 e non sarebbe spiegato il pericolo di inquinamento probatorio dopo anni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p., avendo il Gip di Milano revocato la misura cautelare il 24 maggio 2023 per decorso del tempo e imminente definizione del procedimento. Il difensore non ha indicato un residuo interesse alla decisione, per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata disposta condanna per spese o sanzione alla Cassa delle Ammende, conformemente al precedente richiamato, poiché la sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza.
Norme richiamate
art. 111 Costituzione
Invocato dal ricorrente per sostenere la violazione del principio di parità tra accusa e difesa per mancato accesso a materiali d'indagine; la Corte ha ritenuto irrilevante la doglianza in presenza della sopravvenuta revoca della misura e della mancata indicazione di un residuo interesse.
art. 416 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'attribuzione a Stocchi della veste di promotore/organizzatore dell'associazione; la questione sostanziale sulla qualificazione del ruolo è stata comunque resa priva di interesse dalla revoca della misura cautelare.
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Norma che consente la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse; applicata dalla Corte poiché la misura cautelare impugnata era stata revocata e il ricorrente non aveva prospettato alcun interesse residuo.
Giurisprudenza: Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013 (Scaricaciottoli)
Principio richiamato secondo cui la sopravvenuta caducazione dell'interesse che interviene dopo la proposizione del ricorso non comporta di per sé condanna per spese o sanzione a carico del ricorrente; usato per escludere la condanna alle spese nel caso concreto.
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene revocata prima della decisione di cassazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse salvo che il ricorrente dimostri un interesse residuo alla pronuncia.
- Il difensore deve esplicitare nel ricorso o nelle memorie quale interesse concreto permane nonostante la sopravvenuta cessazione dell'effetto della misura, altrimenti l'impugnazione rischia di essere dichiarata priva di interesse.
- Le doglianze sostanziali (es. vizio di motivazione, errata qualificazione giuridica dei fatti) possono essere rese inopponibili dalla sopravvenuta soppressione dell'effetto pratico del provvedimento; tuttavia rimangono rilevanti per eventuali azioni future se esiste interesse residuo.
- La mancata acquisizione di materiali d'indagine da parte della difesa può essere considerata irrilevante se non dimostrata l'esistenza di un concreto nesso tra tali materiali e l'interesse alla decisione o se la situazione cautelare è venuta meno.
- Quando si contesta la sussistenza dell'associazione ex art. 416 c.p., è necessario articolare chiaramente nel ricorso quali elementi probatori sarebbero stati decisivi e perché la valutazione del giudice di merito sarebbe viziata; in mancanza di interesse attuale la Cassazione può non entrare nel merito.
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