Cassazione Penale, Ordinanza n. 24655/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la decisione di primo grado. Dall'ordinanza emerge che il reato contestato è l'evasione, e che i motivi di ricorso erano diretti a denunciare presunti difetti di motivazione della sentenza impugnata, sia in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo di evasione sia in ordine al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che i motivi non erano adeguatamente formulati, perché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti alla motivazione della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero specificamente argomentati in diritto e non confrontassero in modo congruo la motivazione delle sentenze di merito, le quali sono state lette congiuntamente come un unico corpo decisionale. In ogni caso, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché le sentenze di merito contenevano una motivazione esistente, lineare e coerente sulla sussistenza del dolo di evasione e sull'insussistenza dei presupposti per applicare l'art. 131-bis c.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La Corte richiama il diniego della particolare tenuità del fatto, ritenendo correttamente motivata l'insussistenza dei relativi presupposti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 385 c.p.
È il reato per cui il ricorso è stato proposto, in relazione al quale la Corte richiama il dolo di evasione come elemento soggettivo rilevante.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi non contengono una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e non si confrontano specificamente con la motivazione dell'atto impugnato.
- La doglianza che si limiti a prospettare un generico vizio di motivazione è inammissibile se la sentenza di merito presenti una motivazione esistente, logicamente coerente e completa nella disamina degli elementi processuali.
- Nel reato di evasione, la sussistenza del dolo è configurabile indipendentemente dalle ragioni o dalle finalità dell'allontanamento del soggetto dalla misura o dal luogo di custodia.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è insindacabile in cassazione quando risulti adeguatamente motivato dal giudice di merito.
- All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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