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Sentenza

Sentenza n. 1693/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Civile di Trapani n. 299/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale Civile di Trapani, che aveva disposto in suo favore il pagamento di euro 3.500,00 a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2024/2025. La sentenza civile era passata in giudicato il 17 aprile 2025 ed era stata notificata all’amministrazione il 10 marzo 2025. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato di avere adempiuto al giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente di agire per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha inoltre verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal giudicato civile. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, disponendo che provveda entro un ulteriore termine di 60 giorni su istanza dell’interessato. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, secondo il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e disporre, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo mediante commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Subordina la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine è stato ritenuto rispettato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del bonus Carta del Docente riconosciuto dal giudicato civile.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La previsione relativa all’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria della condanna non vi abbia adempiuto.
  • Prima di proporre l’azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione del giudicato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione può svolgere l’incarico senza ulteriore compenso quando trovi applicazione, anche per analogia, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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