Cassazione Penale, Ordinanza n. 18429/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa per i reati ascritti. Con unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando una motivazione carente in punto di responsabilità, perché dagli atti non emergerebbe un quadro probatorio sorretto da gravità, precisione e concordanza. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena, il ricorso è ammesso soltanto nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; non è invece consentita la censura relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto investisse un profilo non proponibile in sede di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento, perché estraneo alle ipotesi di impugnabilità previste in modo tassativo dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La doglianza è stata formalmente incardinata come vizio di motivazione, ma la Corte ha escluso che tale censura fosse proponibile contro la sentenza di applicazione della pena nei limiti del caso concreto.
L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa solo per motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; non anche per contestare la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La Corte ha ribadito che la censura sulla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento non rientra tra i motivi deducibili avverso il patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
È richiamata come fonte di introduzione del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., che ha ristretto i motivi di ricorso contro la sentenza di applicazione della pena.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è soggetto a un regime di impugnabilità tassativo e non può essere utilizzato per sindacare in via generale la motivazione sulla responsabilità o l'adeguatezza dell'accertamento probatorio.
- La deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è motivo autonomamente deducibile contro il patteggiamento, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita il controllo di legittimità alle sole ipotesi espressamente previste.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per censura non consentita, il ricorrente può essere condannato, oltre alle spese processuali, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende se la causa di inammissibilità è ascrivibile a colpa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18277/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18280/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18281/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18282/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18283/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18284/2025 del 15/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →