Sentenza n. 5372/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento 1) della Graduatoria unica nazionale di merito nominativa degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a. acc. 2023/24, pubblicata il 5 settembre 2023 all’interno dell’area riservata del sito www.cisiaonline.it, in cui il ricorrente risulta collocato oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso, nonché del relativo decreto di approvazione di tal graduatoria; 2) degli attestati dei risultati TOLC 2023/24 disponibili sulla propria area personale; 3) degli scorrimenti di graduatoria pubblicati con le stesse modalità il 13 settembre 2023; 4) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a) il bando di UNICAL, adottato con decreto rettorale n. 177 del 10 febbraio 2023, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente e, in particolare, dell’art. 3, punto 3.6, con cui si prevede soltanto un periodo di tempo aggiuntivo non eccedente il 30 % in più rispetto a quello previsto per svolgere il test in favore dei candidati DSA e nella parte in cui irrazionalmente si vieta l’utilizzo di strumenti quali dizionari e/o vocabolari, formulari, tavola periodica degli elementi, mappe concettuali, computer (diversi da quelli forniti per lo svolgimento del test), tablet, ecc.; b) il bando di UNIFirenze (decr. rett. n. 111 del 7 febbraio 2023, in ogni parte considerata lesiva e in particolare all’art. 3, punto 3.6; c) il DM 24 settembre 2022 n. 1107 unitamente ai relativi allegati, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente; d) la Convenzione del 14 marzo 2022 n. 7427 tra il MUR e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), in ogni parte di interesse e ove considerata lesiva; e) la nota prot. n. 2574 del 18 febbraio 2022 con cui il MUR autorizza i competenti organi di gestione amministrativa a porre in essere le attività necessarie alla realizzazione dei TOLC, in via eventuale in ogni parte di interesse; f) ogni altro atto richiamato nel DM 1107/2022 sebbene non conosciuto; g) le linee-guida, i protocolli e i verbali d’individuazione delle misure a sostengo dei candidati DSA per lo svolgimento dei test, adottati in sede ministeriale e/o dagli Atenei resistenti; h) ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha svolto i due TOLC; i) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali relativi alla correzione della prova del ricorrente; l) il verbale di concorso nella parte in cui la Commissione fornisce a parte ricorrente ausili non conformi alla previsione di legge e comunque inidonei allo scopo di legge; m) l’atto non conosciuto con cui al ricorrente non è stata concessa la possibilità di fruire di ultronee misure compensative; n) la prova di ammissione predisposta dal MUR nella parte in cui non risulta dagli atti preparatori della Commissione se sia tenuto conto che i quesiti somministrati non fossero discriminatori nei confronti dei soggetti affetti da disabilità come quella di parte ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammesso al CDLM in questione (Medicina e chirurgia) per l’a. acc. 2023/24 nella sede di prima scelta o, se impossibile, in altre sedi secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al test; e per l’accertamento dell’illegittimità delle modalità di svolgimento del test previste per il ricorrente DSA da parte delle P.A. resistenti; in via subordinata, per l’accertamento del diritto di parte ricorrente a ripetere il test con le idonee misure compensative di sostegno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria nazionale di merito e relativi atti concernenti gli esiti dei TOLC per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore test)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria nazionale, gli attestati dei risultati dei TOLC, gli scorrimenti e gli atti presupposti, contestando plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere relativi alle modalità di svolgimento delle prove di ammissione. In particolare, ha lamentato l'inadeguatezza delle misure compensative riconosciute in ragione della propria condizione DSA, la limitazione del tempo aggiuntivo al trenta per cento e il divieto di utilizzare determinati strumenti di supporto; ha chiesto l'ammissione al corso nella sede di prima scelta o in altra sede, ovvero, in subordine, la ripetizione del test con misure compensative idonee. Con sentenza parziale n. 13601 del 5 luglio 2024 il TAR aveva già rigettato le censure concernenti l'insufficienza degli ausili concessi e aveva sospeso il giudizio per il resto, in attesa della definizione di un giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato. Dopo la definizione di tale giudizio con sentenza n. 8005 del 4 ottobre 2024, il ricorrente non ha presentato, entro novanta giorni, l'istanza di fissazione dell'udienza necessaria per la prosecuzione del processo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per mancata prosecuzione nel termine perentorio previsto. La sentenza parziale aveva sospeso il giudizio e imposto alle parti, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., di presentare l'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che avesse fatto venir meno la causa di sospensione. Essendo intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato e non essendo stata presentata l'istanza nel termine, ricorrevano i presupposti dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a. Il collegio ha dato avviso alle parti in udienza ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 80, comma 1, c.p.a.
In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione
La prosecuzione del giudizio sospeso richiede la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la cessazione della causa di sospensione.
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
Il giudice dichiara estinto il giudizio […] se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice
La mancata prosecuzione del giudizio entro il termine perentorio previsto dal codice comporta la dichiarazione di estinzione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Prima di dichiarare d'ufficio l'estinzione per la mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, il giudice deve dare avviso alle parti della relativa questione.
Massime di principio
- Quando un giudizio amministrativo è sospeso, la parte interessata alla prosecuzione deve presentare l'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa di sospensione; il termine è perentorio.
- La mancata presentazione, entro il termine perentorio previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a., dell'istanza necessaria alla prosecuzione del giudizio sospeso determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
- Prima di dichiarare l'estinzione d'ufficio per mancata prosecuzione del giudizio, il giudice deve sottoporre la relativa questione al contraddittorio delle parti mediante l'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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