Corte di giustizia, Sentenza C-686/21
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 27 aprile 2023. — VW e Legea S.r.l. contro SW e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Diritto dei marchi – Direttiva 89/104/CEE – Direttiva (UE) 2015/2436 – Regolamento (CE) n. 40/94 – Regolamento (UE) 2017/1001 – Diritti esclusivi del titolare di un marchio – Marchio appartenente a più persone – Condizioni di maggioranza richieste tra i contitolari per la concessione di una licenza del loro marchio e per il recesso dal relativo contratto. — Causa C-686/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione italiana ha chiesto se, per un marchio detenuto in comproprietà, la licenza a terzi e il recesso dal contratto possano essere deliberati a maggioranza oppure richiedano l’unanimità. La Corte di giustizia ha risposto che il diritto UE non disciplina tale profilo e che, quindi, la soluzione va cercata nel diritto nazionale applicabile. Di conseguenza, non è stato necessario esaminare la seconda questione pregiudiziale.
Marchio in comproprietà: la disciplina UE non stabilisce se la licenza d’uso esclusiva e il recesso dal relativo contratto richiedano l’unanimità o la maggioranza dei contitolari, rinviando al diritto nazionale applicabile.
La questione giuridica
Se la direttiva 89/104/CEE e il regolamento (CE) n. 40/94 debbano essere interpretati nel senso che, per concedere a terzi una licenza esclusiva, gratuita e a tempo indeterminato su un marchio detenuto in comproprietà, ovvero per recedere dal relativo contratto, sia necessaria una decisione unanime di tutti i contitolari oppure sia sufficiente una decisione a maggioranza; e, in subordine, se il diritto dell’Unione consenta di escludere il recesso unilaterale del contitolare dissenziente.
Principio di diritto
In assenza di una disciplina specifica del diritto dell’Unione sulle modalità di formazione della volontà dei contitolari di un marchio in comproprietà, la questione se la concessione di una licenza d’uso del marchio, o il recesso dal relativo contratto, richieda l’unanimità o la maggioranza dei contitolari deve essere risolta dal diritto nazionale applicabile; né la direttiva 89/104/CEE né il regolamento (CE) n. 40/94 impongono una regola uniforme in materia.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 89/104/CEE
- Direttiva 2015/2436
- Regolamento (CE) n. 40/94
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 5 direttiva 89/104/CEE
- Articolo 8 direttiva 89/104/CEE
- Articolo 9 regolamento (CE) n. 40/94
- Articolo 16 regolamento (CE) n. 40/94
- Articolo 21 regolamento (CE) n. 40/94
- Articolo 22 regolamento (CE) n. 40/94
- Articolo 10 direttiva 2015/2436
- Articolo 25 regolamento (UE) 2017/1001
Marchio in comproprietà: licenza d’uso e recesso dal contratto
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in una controversia tra i contitolari dei marchi LEGEA e la società licenziataria Legea Srl. Il tema è la disciplina, nel diritto UE, delle modalità di decisione tra contitolari per concedere a terzi una licenza e per revocarla o recedere dal contratto.
Fatti e procedimento principale
VW, SW, CQ ed ET sono contitolari, in parti uguali, di un marchio nazionale e di un marchio dell’Unione europea costituiti dal segno "LEGEA", registrati per articoli sportivi. Nel 1993 i quattro contitolari avevano concesso alla Legea Srl una licenza esclusiva, gratuita e a tempo indeterminato. Alla fine del 2006 VW si è opposto alla prosecuzione del contratto di licenza.
La Legea Srl aveva agito davanti al Tribunale di Napoli e successivamente il contenzioso era proseguito in appello. Il Tribunale di Napoli aveva ritenuto lecita l’utilizzazione dei marchi fino al 31 dicembre 2006, ma illecita dopo tale data per effetto dell’opposizione di VW. La Corte d’appello di Napoli aveva invece ritenuto che non fosse necessaria l’unanimità dei contitolari, essendo sufficiente la volontà di tre su quattro per proseguire la licenza nonostante il dissenso di VW.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se la concessione di una licenza esclusiva, gratuita e a tempo indeterminato su un marchio in comproprietà richieda l’unanimità o possa essere decisa a maggioranza;
- in caso di risposta nel senso della necessità dell’unanimità, se il diritto dell’Unione consenta di escludere che il contitolare dissenziente possa recedere unilateralmente dalla decisione originaria e svincolarsi dall’atto di concessione.
Normativa rilevante richiamata dalla Corte
La Corte ha richiamato, per il marchio dell’Unione europea, il regolamento (CE) n. 40/94, in particolare gli articoli 9, 16, 21 e 22, corrispondenti agli articoli 9, 19, 24 e 25 del regolamento (UE) 2017/1001. Per i marchi nazionali ha richiamato la direttiva 89/104/CEE, in particolare gli articoli 5 e 8, corrispondenti agli articoli 10 e 25 della direttiva (UE) 2015/2436.
Ragionamento della Corte
La Corte ha anzitutto ritenuto ricevibile la domanda, osservando che il giudice nazionale aveva esposto con sufficiente chiarezza il contesto fattuale e giuridico e che la questione non era manifestamente ipotetica.
Nel merito, ha ricordato che la direttiva 89/104/CEE riconosce al titolare un diritto esclusivo e consente la licenza del marchio, ma non disciplina la comproprietà del marchio nazionale né, soprattutto, le modalità di esercizio dei diritti da parte dei contitolari. Tale lacuna implica che la regolazione delle decisioni tra contitolari resta affidata al diritto nazionale.
Quanto al marchio dell’Unione europea, la Corte ha osservato che il regolamento n. 40/94 riconosce espressamente la comproprietà, ma non contiene norme sulle modalità con cui i contitolari adottano la decisione di concedere una licenza o di recedere dal relativo contratto. L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento assimila il marchio dell’Unione, come oggetto di proprietà, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro determinato secondo le regole del medesimo articolo; pertanto, in assenza di una disciplina uniforme UE, valgono le regole del diritto di quello Stato membro.
Decisione
La Corte ha quindi statuito che la direttiva 89/104/CEE e il regolamento (CE) n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che la questione se la concessione di una licenza d’uso, o il recesso dal relativo contratto, di un marchio nazionale o di un marchio dell’Unione europea detenuto in comproprietà richieda una decisione unanime dei contitolari o una decisione a maggioranza deve essere risolta in base al diritto nazionale applicabile.
Effetti pratici per la controversia
La risposta ha comportato che la seconda questione non fosse esaminata. Spetterà quindi al giudice italiano applicare il diritto nazionale pertinente per stabilire se, nel caso concreto, la licenza potesse essere mantenuta o cessare sulla base della maggioranza dei contitolari oppure se fosse necessaria l’unanimità, con le conseguenze sulla liceità dell’uso dei marchi da parte della società licenziataria.
Principio affermato
In materia di marchi in comproprietà, il diritto dell’Unione non fissa una regola uniforme sulla formazione della volontà dei contitolari per concedere una licenza d’uso o per scioglierla: tale aspetto è rimesso al diritto nazionale applicabile.
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