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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35992/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva (artt. 110 c.p., 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219 e 223 legge fall.), contestando: 1) la valutazione della corte d'appello circa la distruzione/omessa conservazione dei libri e scritture contabili (ritenuta connessa a un comportamento fraudolento e non a eventi esterni come il denunciato furto della valigetta); 2) l'addebito delle distrazioni patrimoniali (pagamenti per complessivi Euro 107.551,00 e trasferimento di attrezzature/ramo d'azienda) nonostante la presunta tracciabilità o anteriorità di alcune operazioni; 3) la mancata riconduzione della fattispecie alla meno grave bancarotta preferenziale o al reato colposo di cui all'art. 217 legge fall.; 4) la negazione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p., in ragione della risalenza temporale dei fatti, del modesto valore e delle condizioni di salute/condotta degli imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come manifestamente infondati. Ha ritenuto che la corte territoriale abbia fornito motivazione logica, completa e coerente sulle risultanze probatorie (ruolo effettivo degli imputati nella compagine societaria, incongruenze documentali segnalate dal curatore fallimentare, mancanza di prova sulla causa dei bonifici e sul valore/reale convenienza della cessione del ramo d'azienda, assenza di documentazione informatizzata o di riscontri che giustifichino il mancato rinvenimento dei libri). La Cassazione ha inoltre confermato che, in mancanza di prova dell'effettivo debito, il pagamento non può essere qualificato come bancarotta preferenziale ma come distrazione; ha considerato la valutazione negativa delle circostanze attenuanti come giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e le censure respinte, mantenendo la pronuncia di condanna e le relative determinazioni di pena/accessorie operate in appello.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: applicato per ricondurre la partecipazione congiunta degli imputati alle condotte di bancarotta contestate.

  • art. 216, comma 1, nn. 1 e 2 legge fall.

    Descrive le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (n.1) e patrimoniale/distrattiva (n.2); la Corte ha ritenuto integrati gli elementi soggettivi e oggettivi sulla base delle incongruenze contabili e delle distrazioni patrimoniali non giustificate.

  • art. 219 legge fall.

    Riferito alle aggravanti o disposizioni connesse alla bancarotta: utilizzato nel quadro accusatorio complessivo per qualificare la condotta come fraudolenta.

  • art. 223 legge fall.

    Norma relativa alla punibilità e sanzioni in caso di bancarotta: richiamata per la determinazione della responsabilità e delle pene accessorie.

  • art. 217 legge fall.

    Bancarotta colposa per negligenza nella tenuta delle scritture: la Corte ha escluso tale inquadramento ritenendo che le condotte fossero riconducibili a bancarotta fraudolenta, dovendo il giudice valutare l'elemento soggettivo e l'assenza di eventi esterni giustificativi.

  • art. 216, comma 3 legge fall.

    Bancarotta preferenziale: la Corte ha affermato che, per ricondurre un pagamento alla fattispecie preferenziale, è necessaria la prova dell'effettivo debito estinto; in mancanza di tale prova, l'operazione può essere qualificata come distrazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: la loro concessione è valutazione di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo vizio motivazionale manifesto; qui la loro esclusione è stata ritenuta congrua e non contraddittoria.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né riconsidera la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito; può censurare solo vizi di diritto o motivazioni manifestamente illogiche.
  • Quando sentenza di primo e secondo grado sono coerenti e si richiamano vicendevolmente, le motivazioni formano un unico corpo argomentativo difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • Per qualificare un pagamento come bancarotta preferenziale occorre la prova dell'esistenza di un debito effettivo: in assenza di documentazione probatoria sulla causale, il pagamento può essere qualificato come distrazione (bancarotta fraudolenta).
  • L'assenza o l'irregolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili, soprattutto se non sussistono copie informatizzate o giustificazioni plausibili, può costituire elemento decisivo per la configurazione della bancarotta fraudolenta documentale.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche è valutazione discrezionale di merito; il giudizio del giudice di merito su questo punto è difficilmente riformabile in Cassazione se motivato e non contraddittorio.

Testo integrale

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