Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30556/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da contratti di mutuo fondiario per acquisto della prima casa, stipulati da consumatori con una banca e denominati in euro ma indicizzati al franco svizzero. I mutuatari hanno chiesto la ripetizione delle somme pagate a titolo di interessi passivi e la rideterminazione del piano di ammortamento e degli importi dovuti per l’estinzione anticipata, sostenendo che il meccanismo di collegamento al cambio CHF/euro e alcune clausole contrattuali fossero illeciti, nulli o vessatori. Con il primo motivo di ricorso hanno denunciato omesso rilievo d’ufficio della nullità delle clausole per difetto di chiarezza e comprensibilità, vessatorietà, eccessivo squilibrio, violazione di buona fede, correttezza, trasparenza, meritevolezza e causa, oltre alla necessità di ricalcolo degli interessi e di restituzione delle somme addebitate. Con il secondo motivo hanno sostenuto che il mutuo contenesse un derivato finanziario implicito e che vi fosse nullità per difetto o illiceità della causa, anche per violazione della disciplina consumeristica e della normativa sull’intermediazione finanziaria. Con il terzo motivo hanno dedotto la nullità della sentenza d’appello per vizio di costituzione del giudice, perché il collegio era composto anche da un giudice ausiliario di corte d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva adeguatamente motivato sia sulla sufficiente chiarezza e comprensibilità delle clausole, pur discostandosi motivatamente dal provvedimento dell’AGCM, sia sull’assenza di vessatorietà: la maggiore onerosità del mutuo era dipesa non dalla struttura intrinseca delle clausole, ma dall’andamento sfavorevole del cambio franco svizzero/euro. Ha rigettato anche il secondo motivo, richiamando la giurisprudenza di legittimità che esclude la configurabilità di un derivato implicito sulla base della sola doppia indicizzazione, al tasso e al cambio. Ha infine respinto il terzo motivo, ritenendo legittima, nel periodo considerato, la partecipazione dei giudici onorari ai collegi di appello alla luce della pronuncia della Corte costituzionale. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per denunciare omessa pronuncia/erroneo mancato rilievo officioso della nullità.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato a sostegno del dovere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità.

  • artt. 33 ss. cod. consumo

    invocati per sostenere la vessatorietà delle clausole nei contratti con consumatori.

  • direttiva 1993/13/CEE

    richiamata per la tutela del consumatore contro clausole abusive e per il requisito di chiarezza e comprensibilità.

  • artt. 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1337, 1343, 1375 e 1418 c.c.

    richiamati dai ricorrenti per sostenere violazioni di diligenza, buona fede, correttezza, meritevolezza, causa e nullità del contratto o delle clausole.

  • art. 117 d.lgs. 385/1993

    invocato per il ricalcolo degli interessi secondo il tasso BOT e per censure di trasparenza bancaria.

  • Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia

    richiamate come fonte di regole di trasparenza e correttezza nella redazione dei contratti bancari.

  • artt. 61 e 191 c.p.c.

    richiamati nel secondo motivo in relazione alla consulenza tecnica e alla valutazione probatoria.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione o struttura decisoria.

  • art. 23 d.lgs. 58/1998

    richiamato con l’art. 30 TUF per sostenere l’applicabilità della disciplina finanziaria al contratto.

  • art. 30 d.lgs. 58/1998

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi della natura finanziaria dell’operazione.

  • Regolamenti Consob

    invocati in tema di correttezza e completezza dell’informazione finanziaria.

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo a sostegno della dedotta nullità per vizio di costituzione del giudice.

  • art. 25 Cost.

    richiamato nel terzo motivo come parametro costituzionale della composizione del giudice.

  • art. 106 Cost.

    richiamato in relazione alla presenza dei giudici ausiliari nelle corti d’appello.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel terzo motivo con riferimento alla regolarità del giudice e del processo.

  • d.lgs. 116/2017

    richiamato quale norma sul riordino della magistratura onoraria, rilevante per la temporanea tollerabilità della partecipazione ai collegi di appello.

  • d.P.R. 115/2002

    richiamato in dispositivo per l’attestazione dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel mutuo indicizzato a valuta estera, la verifica di trasparenza e comprensibilità delle clausole compete al giudice di merito; il controllo di legittimità riguarda la tenuta della motivazione e l’eventuale mancato rispetto degli standard di scrutinio richiesti dalla disciplina consumeristica.
  • La clausola non è nulla solo perché il mutuatario abbia subito un aggravio economico: occorre che il pregiudizio derivi dalla struttura abusiva o non chiara della pattuizione, non da un andamento sfavorevole del mercato o del cambio estero.
  • La non chiara formulazione di una clausola nei contratti professionista-consumatore non comporta automaticamente la nullità o l’inefficacia della clausola: occorre anche che essa produca un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali.
  • La valutazione di non chiarezza compiuta da un’autorità amministrativa indipendente può avere rilievo nel giudizio civile, ma il giudice può discostarsene se offre una motivazione specifica e adeguata.
  • La doppia indicizzazione di un finanziamento al tasso di interesse e al cambio di valuta non basta, di per sé, a integrare un derivato finanziario implicito.
  • La partecipazione dei giudici onorari ai collegi di appello, nel regime temporale considerato dalla decisione, non determina nullità della sentenza se la disciplina normativa è stata ritenuta costituzionalmente tollerabile fino al completamento del riordino previsto dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieMutuoClausole vessatorieImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioConsumatoriProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.